ciao a tutti, sto facendo un lavoro di manutenzione straordinaria in un appartamento (con demolizione di tramezzi,rifacimento bagni,cucina etc.) la ditta viene pagata calcolando l'iva al 10% o al 20%.......non ci capisco più niente!!!
grazie
sim : [post n° 129636]
iva al 20% o al 10%
quando avevo chiamato l'agenzia entrate ad inizio anno mi avevano risposto che se facevo la domanda per det.36% l'iva era al 10%!
l'iva al 10% è indipendente dalla richiesta del 36%....spesso chi la deve emettere richiede una dichiarazione che le opere siano relative a lavori detraibili...l'unica cosa è che il 10% non può essere fatto direttamente al cliente per acquisto di materiali. Ci deve sempre essere una ditta che fattura materiali e prestazioni.
Il provvedimento dell'Iva al 10% non è legato al recupero del 36%
Infatti per l'applicazione dell'iva al 10% il proprietario dovrà rilasciare apposita dichiarazione all'impresa dichiarando che puo usufruire di tale agevolazione.
L'iva transitoria (nel senzo che è un provvedimento a termine) al 10% è regolata dalla seguente legislazione:
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.
Infatti per l'applicazione dell'iva al 10% il proprietario dovrà rilasciare apposita dichiarazione all'impresa dichiarando che puo usufruire di tale agevolazione.
L'iva transitoria (nel senzo che è un provvedimento a termine) al 10% è regolata dalla seguente legislazione:
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.