avvocatononsono : [post n° 138382]

quesito sporco

...un possibile cliente per piccolo lavoro di arredamento mi chiama:

ha un edificio vincolato, un ex mulino del 600 in periferia, in mezzo alla campagna. Questo edificio ha poche finestre e sono tutte piccole. Vuole ingrandire finestre o aprirne una nuova, anche se (a suo dire) i vincoli che l`edificio non glielo permettono.
Mi chiede che cosa comporta l`allargamento delle finestre a livello legale...
Sinceramente non lo so.
Ovviamente nel futuro (eventuale) progetto non gli inserirei le finestre, queste lo farebbe da solo e una volta finite tutte le cose a mio carico....
Cosa rischia?
Maffy :
www.bologna-restauratori.it/download/marinelli.pdf

www.comune.cuneo.it/urbanistica/sportunicoedilizia/parte_i/dia.html

o art 44 dpr 380/01:

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298)
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326 del 2003)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)



avvocatononsono :
risolto!mi sa che come gli elenco tutto quello in cui incorre....coprera` due lampadine in piu ;)
grazie
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