pinci : [post n° 145684]

RIFACIMENTO TETTO : 55% O 36%

ieri mi ha telefonato una cliente a cui avevo fatto le pratiche per detrazione 55% (cambio serramenti).
Nel suo condominio è stato sostituito il tetto da copertura in eternit o roba simile a tetto piano isolato ecc...
In sede di assemblea lei ha chiesto se la detrazione non potesse essere fatta per il 55%, ma la sua amministratrice le ha detto che asolutamente bisognava fare il 36 %.
A me non risulta..il comma 345 della finanziaria parla di involucro verticale, opaco o trasparente, verticale o inclinato...quindi in teoria anche il tetto..o mi sbaglio??
silvietta :
con la finanziaria del 2007 c'è stato un errore nella tabella delle trasmittanze che non ha premesso la detrazione dellle strutture orizzontali...ci sono stati dibattiti accesi...cmq sia si spera che con la nuova finanziaria continuino le dtrazioni per il risparmio energetico e che tale errore venga corretto.
pinci :
gli involucri orizzontali o inclinati che cosa sono???
roby-costa :
i dati iseriti in tabella, alla voce "partizioni orizzonatli o inclinate" erano INVERTITI, percui inutilizzabili. Non ti faranno mai passare una detrazione 55% su tetti e solai, proprio per questo macroscopico errore. E' intervenuta in tal senso una precisazione dell'Agenzia delle entrate. Brava l'amministratrice!
pinci :
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
pinci :
A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali nel decreto con la conseguenza che queste non risultano, al momento, incentivate. Si consiglia, quindi, di attendere la pubblicazione di uno specifico decreto attuativo.

!!!!Si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.!!!!!
roby-costa :
abbassare del 20% i valori dell'EPI tabellare con il solo intervento al tetto di un condominio, in ristrutturazione (e quindi sicuramente poco attento al rispsrmio energetico all'epoca di costruzione) è piuttosto difficile, a mio giudizio... per raggiungere certi obiettivi è il caso di riqualificare energeticamente l'intero edificio.
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