Campanellino : [post n° 154121]

DIA senza fine lavori

scusate se torno su un argomento già dibattuto sul forum ma, per lavori fatti con DIA 10 anni fa e mai chiusi, è possibile presentare una fine lavori + DOCFA adesso?
E se si, la fine lavori può essere firmata da qualunque architetto o necessariamente da chi ha firmato la DIA?
vivi :
ciao ragazzi, qualcuno ha mai utilizzato il servizio di visura catastale dell'ordine ? per avere anche la pianta si può anche da quello ?grazie
chiara :
La "Fine lavori" è a firma del cliente che dichiara (oggi) che i lavori sono finiti il tale giorno del tale anno.
Il Collaudo può essere firmato da qualunque altro professionista (quindi non necessariamente da colui che compare sulla modulistica della DIA) che si senta di convalidare l'operato eseguito in conformità agli elaborati progettuali protocollati.
Il docfa si può fare ora, anche perchè va allegato al suddetto Collaudo, ma considera che verrà emessa una sanzione.
Ciao e buon lavoro.
pac :
ma 10 anni fa esistevano già le D.I.A.? a me non pare...
Campanellino :
scusa ma la sanzione per cosa? per fine lavori tardiva?
Ma il dpr 380/2001 art. 23 comma 7 parla di sanzione se non si presenta la documentazione di fine lavori (io lo interpreto come assenza di collaudo o DOCFA o entrambi)
Invece in questo caso la documentazione viene presentata ma in ritardo...
Vichy :
La Dia se è stata fatta scadeva dopo 3 anni, quindi non c'è più titolo abilitativo, a meno che dopo 3 anni non siete andati a chiedere una proroga in comune, ma nonc redo che sia questo il caso. Credo, quindi che in comune ti facciano fare una dia in sanatoria, che qui a roma costa 145 euro + 516 di multa, per i lavori fatti senza titolo abilitativo.
Se invece la dia non è stata mai fatta, idem dia in sanatoria.
IO credo che sia così.
ciao
Vicky
Campanellino :
...quello che state dicendo non collima con quanto scritto qui:

[post n° 116100]

e cioè (non me ne voglia delli se riporto sue paroli testuali):

non è che i lavori sono abusivi... tutti i lavori svolti durante il periodo in cui è "attiva" la pratica (dia o PdiC) sono legittimi... una fine lavori "tardiva" ma riferita a lavori terminati durante i tre anni è assolutamente legale (poco consigliabile, comunque) ovviamente dopo i tre anni la dia decade e l'ultimazione dei lavori autorizzati con quella pratica, nel caso non siano terminati, vanno nuovamente autorizzati con una nuova pratica
Vichy :
...e io che ho detto??? che dopo tre anni ci vuole una nuova pratica appunto....se non hai chiuso i lavori prima....
poi se nel tuo comune la cosa è diversa non ti so dire almeno io!
Campanellino :
se leggi bene il post che ho segnalato la nuova pratica serve se, scaduti i 3 anni, i lavori non sono ultimati: per fare i lavori rimanenti serve ovviamente una nuova pratica. Ma non è questo il caso.

In questo caso non ci sono lavori rimanenti da fare...tutti i lavori sono stati terminati nei tempi. Però non è stata fatta la pratica di fine lavori.
Vichy :
si...solo che io interpreto l'ultimazione di cui parla la collega come "ultimato e dichiarato al comune che sono stati ultimati"...
cmq in ogni caso hai provato a sentire l'ufficio tecnico del tuo comune? non so se è valida una dichiarazione del proprietario che dice li ho finiti in tre anni, e allora la legge che ci sta a fare che ti impone che entro tre anni devi fare la chiusura? ma non è una critica verso te, è solo un ragionamento ad alta voce!...cmq continuo a seguire la discussione eprchè sono interessata a sapere...e se risolvi in comune faccelo sapere, così capiamo tutti!
grazie ciao Vicky
br1 :
se non viene presentata la fine lavori è come se i lavori non siano stati ultimati entro i tre anni (anche se in realtà sono stati ultimati); però credo che si potrebbe presentare una nuova DIA facendo finta che i lavori non siano stati ultimati (o mai iniziati) nei 3 anni previsti (magari presentando lo stato precedente alla esecuzione dei lavori)...che ne dite?
br1 :
10 anni fa credo si chiamasse OPERE INTERNE (o autorizzazione)...
beppe :
Intanto rispondo a pac dicendo che della DIA si parla sin dal 1993 ovvero nel Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Quindi più di 10 anni.
In secondo luogo il dpr 380/2001 dice espressamente all'art.23 comma 2 che l'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori, fermo restando che i lavori vanno terminati entro 3 anni. Ciò significa che oltre quella data non è possibile apportare al fabbricato ulteriori modifiche se non a seguito di nuova denuncia. Ma presupponendo che i lavori sono ultimati ma non è stata notificata l'ultimazione al comune nei 3 anni, quale norma mi dice che non posso farlo a distanza di 1 anno o più dai 3 anni utili?
Il problema potrebbe nascere quando si parla di agibilità, in quanto esso va richiesto entro 15 dall'ultimazione dei lavori. Ma al di là di tutto ciò, si può raggirare l'ostacolo presentando una nuova dia per ultimazione dei lavori della vecchia dia ai sensi del comma 2 dell'art.23 dpr 380/2001.
Esempio: finisco i fondi e non posso più andare avanti coi lavori, nel frattempo scadono i tempi utili. Tutto rimane fermo e tutto scade. A distanza di tre anni le cose vanno meglio e voglio riprendere i lavori, presento una nuova dia che fa riferimento a quella vecchia, si assevera che i lavori realizzati sino alla data di presentazione nuova DIA sono conformi alla DIA vecchia, realizzo i lavori di completamento, dichiaro l'ultimazione, presento certificato di collaudo, accatastamento fabbricato, richiesta agibilità e sono in regola.
O non si può?
chiara :
Io ho inteso che i lavori siano stati eseguiti nei tre anni di validità della DIA. Se è così nella "Dichiarazione di fine lavori" il cliente dovrà indicare una data di fine lavori che, ovviamente, dovrà rientrare nei 3 anni e non c'è bisogno di presentare un'altra pratica. Il riferimento alla sanzione era per il mancato accatastamento ma non avevo considerato la collocazione temporale indicata da Campanellino. Se non erro la sanzione viene applicata dall'applicazione del testo unico, fermo restando che se sono decorsi 5 anni dalla DATA di protocollo della fine lavori la sanzione cade in prescrizione...ma questa è un'altra storia...
Quanto dico avviene a Milano e comunque...Delliiiiii dove sei oggi? Ti prego, dicci la tua...
delli :
e che intervengo a fare? avete detto già tutto!!! eheheh ;)
a parte gli scherzi....
in primis: e bravo beppe che ricorda il decreto legge 'padre/madre' della dia!!!
anche se prima di quello c'era, per le opere interne, il famigerato ex art. 26 della legge 47/85 (il primo condono -sich-)
esauriti i ricordi nostalgici.... per la discussione in corso, della quale si è praticamente detto già tutto, riconfermo quanto citato da campanellino (insomma: mi autocito!): se la mancata comunicazione della fine lavori è solo una 'dimenticanza' burocratica perchè i lavori erano terminati nei tre anni del provvedimento, non c'è problema a presentare una fine lavori oggi che dichiara i lavori terminati nei termini corretti.... (e se non è più reperibile il dl un nuovo progettista accerterà la conformità delle opere eseguite con la pratica edilzia)
il problema sorge se gli interventi richiedevano un'agibilità... in quel caso scatterebbe la sanzione perchè, se i lavori sono finiti 10 anni fa e io presento oggi l'agibilità, mi pare ovvio che sono abbondantemente fuori dai 15 giorni che chiede il DPR 380/2001
sulla questio DOCFA... il discorso potrebbe essere, se è cambiata la consistenza, il mancato versamento di tributi (ici) per gli anni con diversa consistenza ma, anche di questo, ci sono dei tempi ben precisi per gli accertamenti (da parte del comune)
bye bye
beppe :
...ti dirò anche di più. Per dove lavoro spesso le norme nazionali in materia non vengono applicate, (vedi per esempio dpr 380/2001) ma ciò non toglie che il mio senso di interessi non ci vada a mettere il naso dentro. Sai, non si sa mai oggi domandi un concorso in Lombardia.

Ma scusa, tu nel 1985 (anno primo condono) eri già con le mani in pasta?
ciao
delli :
non sono così matusa.... il primo condono me lo sono perso! però con la legge 47/85 si facevano le sanatorie (ex art. 13) cosa che immagino funzioni ancora dalle tue parti visto che non avete adottato il dpr 380/2001... e sono riuscita anche a fare qualche ex art. 26: ho iniziato a lavorare nel 1992
bye bye
beppe :
..dai noi l'art.26 è stato recepito come art.9 della L.R.37/85, in pratica quella del condono dell'85. Io il primo condono l'ho fatto nel 94 L.724 art.39, da quel giorno ho iniziato a vomitare.
Ma quelli della sanatoria sono scomparsi o vanno di nuovo a candidarsi?...a candidarsi a candidarsi...purtroppo
Ciao
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.