alessandro : [post n° 157767]

onorari a vacazione tariffa giudiziaria

credo sia opportuno evidenziare la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 19/23 febbaio 1996, circa la definizione del "carattere residuale" delle vacazione in relazione al fatto che ai sensi del vigente art. 4 della L. 319. non abrogato dal D.M. n. 115/2002, le vacazioni possono essere utilizzate per il pagamento degòi onorari solo se le prestazioni effettuate da un perito o da un consulente del P.M. non rientrino nelle categorie di prestazioni, anche assimilabili, di cui alle tabelle allegate al DM. 30.05.2002. E' indubbia l'umiliazione che subisce un professionista a svolgere la propria attività di consulente (nel mio specificio di natuta tecnica edilizia urbanistica) sulla ippotesi di un pagamento di soli 4 euro lordi/ora (la vacazione a 8 euro è di due ore). Il citato D.M. 115 prescrive l'aggiornamneto della tariffa giudiziaria ogni tre anni. E' solo una mera illusione, stante anche il fatto che non mi risulta, se mi sbaglio correggetemi, nulla sia stato promosso dall'Ordine degli Architetti per eliminare in maniera concreta tale assurdità,non certamente degna e dignitosa per i professionisti chiamati a svolgere attività per la giustizia.
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