è esclusa dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle ad essa assimilate ai sensi del regolamento comunale:
- abitazioni date in uso gratuito ai parenti : “tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra sorelle e fratelli - abitazioni possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.
L’esenzione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1 – A8 – A9
- abitazioni date in uso gratuito ai parenti : “tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra sorelle e fratelli - abitazioni possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.
L’esenzione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1 – A8 – A9