elena : [post n° 175358]

demolizione e ricostruzione

devo ristrutturare un edificio (ristrutturazione pesante). L'impresa dice che si risparmierebbe a demolire e ricostruire.
Il problema è che la distanza da una parte è minore di 5 metri da un palazzo.
Posso demolire e ricostruire fedelmente a distanza attuale o dovrei mantenere i 10 metri?
AIUTO!!!
luca :
beh..prima di tutto la demolizione completa+ricostruzione non è sempre ammessa.
Cosa dice il PRGC e le NTA?
...
PS. Sei tu il progettista?
elena :
vado a vedere le nta, si sono io la progettista ma sono giovane...grazie ancora!
elena :
le NTA dicono che è ammessa la costruzione di nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti.
Secondo voi in caso di ricostrzione dovrei tenere i 10 metri di distanza (impossibili) o potrei ricostruire tale e quale?
Grazie
beppe :
la demolizione e ricostruzione è equiparata alla ristrutturazione. Vedi circolare Lunardi 7 agosto 2003, n.4174. Vedi anche qui che ci sono sentenze nonchè la superiore circolare e qualcosa di altro interessante.
ciao

www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?iddoc=5579&IDCat=15

beppe :
se la ricostruzione è fedele sia per forma che volume e ricade sullo stesso piano di sedime, allora la deroga è ammessa, fermo restando disposizioni diverse ed esplicite nelle NTA. Certo, se la ricostruione avviene su altro piano all'interno dello stesso lotto allora vanno riconsiderati tutte le norme sulle distanze da quelle da norme locali a quelle regionali, nazionali sismiche e quant'altro.

vedi a prorposito questa sentenza

www.bosettiegatti.com/info/sentenze/edilizia/e089_ristrutturazione.htm
ciao
beppe :
sono la stessa cosa e hanno sigla EPS.
cilla :
alcuni comuni ti permettono, in caso di demolizione e ricostruzione, di mantenere i confini esistenti; altri preferiscono "vedere" che tu mantenga il muro che non rispetta la distanza (mascherandolo con una bella impalcatura...!!!!!) così non sei costretta a ricostruirlo ad una distanza diversa e sicuramente peggiorativa....
rosamaria :
In genere se si ricostruisce nell'area di sedime originaria non si ha alcun problema, a meno che le norme tecniche del PRG non prevedavo diversamente. parlane con un istruttore del'uff. tecnico.
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