Tap : [post n° 182813]

piano sicurezza per Dia con 1 impresa e artigiani??

Ciao a tutti!
Sto per presentare una pratica per manutenzione straordinaria di un immobile ad uso civile abitazione.
Verranno spostati tramezzi e un adeguamento degli impianti termoidraulici e elettrico.
L'impresa che si occupera' di questi lavori e' costituita da 1 artigiano che collabora insieme ad altri 2 artigiani . Inoltre interverranno anche elettricista e idraulico.
E' corretto al fine della pratica individuare uno solo degli artigiani dell'impresa come esecutore dei lavori e conservare poi il durc di tutti e 3 gli artigiani in cantiere?
Occorre un piano della sicurezza? Io ho ventilato l'ipotesi ma mi hanno detto che non gli e' mai stato richiesto per questi interventi........ Il piano sicurezza occorrerebbe anche se ci fosse un'impresa unica e elettricista e idraulico separati da questa?
Quali ripercussioni ha il mancato piano sicurezza sul Direttore dei lavori?

Grazie a chi mi rispondera'
sapi :
...sono anch'io in una situazione simile... ovvero una ditta più 2 lavoratori autonomi (elettricista ed idraulico); parlando con amici la maggioranza mi ha detto che occorre il PSC perchè anche i lavoratori autonomi sono da considerarsi ditte e quindi sarebbero tre ditte.
Non redigere il PSC è, con la nuova normativa, un problema per il DL in quanto adesso siamo automaticamente Responsabili dei Lavori e quindi dobbiamo nominare il Coordinatore...certo io non capisco come faccio a nominare una figura di cui poi non sono committente era molto meglio la 494 che responsabilizzava anche la comittenza. Non ne so molto di più spero che qualcuno più informato partecipi alla discussione, così approfito del tuo post per avere informazioni.
ciao
Tap :
grazie per il contributo :)
anche io non ho ben chiara questa questione... ho provato a sentire diversi pareri...mi hanno suggerimento di recuperare quanto meno il POS dall'artigiano "capomastro" (anche se dubito sappia cosa sia...) . Per l'elettricista ed idraulico si puo ' dire che non lavorano simultaneamente agli altri .
Come hai fatto notare anche io ho capito che la respponsabilita' cade sul DL e il committente :-/.
Inoltre proprio con il testo unico l'omissione del Pos e' sanzionabile !!

Spero anche io che qualcuno ci illumini ulteriormente, quanto meno per confrontarci :)
beppe :
..dove sta scritto che il responsabile dei lavori deve essere per forza il DLL? Ma le norme le leggete o ci andate ad orecchio? Il responsabile dei lavori si configura nella persona del DLL solo quando decide di nominarlo il committente. Altrimenti è il committente stesso il responsabile.

Il PSC va redatto in ogni caso visto che ci sono più di una impresa. Essendo lavori di M.S. saranno soggetti a DIA quindi il PSC si redige solo in fase di esecuzione dei lavori, quindi niente CSP e si CSE. Vedi art.90 comma 11.

Per quanto riguarda il POS, esso va redatto a cura del datore di lavoro delle imprese esecutrici. Mentre per quelle ditte individuali?... bene io credo che oggi non esiste nenahce la ditta individuale che lavori solo. Esempio, l'impiantista elettrico come fa a passare i cavi nei corrugatii da solo? Chi esegue l'impianto idraulico è possibile che non abbia nessuno che gli fa da scagnozzo?

Anche se la legge su questo punto non è chiara, al di là degli obblighi dell'allegato XVII punto 2, ritengo che anhce i piccoli artigiani debbano redigerlo.
Riflessione finale....Ma a cosa servono i POS e i PSC? A nulla visto che non vengono nemmeno letti. (IMHO)
Tap :
responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
beppe :
..l'art.89 lo leggi bene. Il problema è che lo interpreti male. Il RLL è una figura non obbligatoria all'interno di un cantiere. Esso si configura nel progettista o nel DLL qualora il committente decide di nominarlo. Ma fino a quando non lo nomina è il committente stesso ad assumersi le responsabilità. Infatti se leggi l'art. 90 si palra sempre di committente o responsabile. Te lo immagini il progettista che nomina l'amico per redigere il PSC che è il più caro della piazza. Come fa il progettista ad avere libertà e potere di spesa.
Infine l'art. 93 comma 1: "Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori...

significa che qualora fosse nominato il RLL esso potrebbe svolgere anche il solo compito di farsi conseganre il DURC dall'impresa, per esempio.
In definitica non automatico l'incarico, ma qualora ci fosse a coprirlo può essere solo il progettista ed il DLL.
geco :
vedo con piacere che tra noi si è fatta un pò di chiarezza sulla figura del RL!!! ricordo un vecchio post...
ciao a tutti
sapi :
che anche i dipendenti dell'USL dove lavoro leggano questo post dal momento che a me avevano detto che comunque per loro il DL è sempre responsabile dei lavori.
In Italia più che a orecchio sulle leggi siamo obbligati a seguire le indicazioni fornite da dipendenti di enti pubblici e se vogliamo dare una diversa interpretazione della legge spesso l'unica cosa possibile è fare un bel ricorso al TAR...che di certo io non mi posso permettere.
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