gianluigi : [post n° 197315]

d.lgs 81/08

non ricordo quali sono le scadenze del 14 maggio, qualcuno mi può dare gentilmente un aiuto , grazie mille
mia :
ciao, ti posto la mail del commercialista che ci ha inviato le scadenze in questi giorni:

"Oggetto: D.Lgs. 81/08 - La scadenza del 16/05/2009


Non essendo stato ancora pubblicato nessun Decreto Correttivo del T.U. sulla Sicurezza, il 16 Maggio 2009 scadono tutte le proroghe stabilite nel decreto "MIlleproroghe" ed in particolare:

A) obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni, per gli infortuni che comportino almeno 1 giorno di assenza dal luogo di lavoro, oltre quello dell'evento.

B) Scatta il divieto delle visite mediche preassuntive;

C) Data Certa sul Documento Valutazione del Rischio;

D) Comunicazione all'INAIL del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza.

In merito al punto A, si agirà al verificarsi dell'evento.

Il punto B, di fatto vieta dal 16/05/2009 le visite di idoneità ante assunzione.

Il punto C invece prevede un obbligo entro il 16/05/2009. L'obbligo è di dare Data Certa a un adempimento già svolto, ossia il Documento della Valutazione dei Rischi, DVR.
La data certa può essere apposta nei seguenti modi:

a) timbro postale; b) notaio; c) segretario comunale; d) apposizione di marca temporale; e) invio file in pdf con posta certificata.

Alcune aziende posssono non aver effettuato il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) poichè rientranti nella procedura semplificata prevista dall'art. 29 comma 5 D.Lgs. 51/08 (aziende che hanno fino a 10 lavoratori) che possono autocertificare la valutazione.

In tali casi, è necessario dare data certa alla "autocertificazione".

Ricordiamo che l'autocertificazione attesta una valutazione realmente fatta, per cui consigliamo entro il 16/05/2009 di dare data certa all'autocertificazione, ma immediatamente dopo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di dare piena organicità alla valutazione stessa.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza, vi rimandiamo alla ns. precedente circolare "
Tonia :
urgentissimo....scusami MIA lo puoi postare gentilmente anche a me?ciaoo
mia :
provo a postare tutto, forse ieri non ci sono riuscita. se non si legge, lasciate un indirizzo mail che ve lo invio a parte.

Oggetto: D.Lgs. 81/08 - La scadenza del 16/05/2009

Non essendo stato ancora pubblicato nessun Decreto Correttivo del T.U. sulla Sicurezza, il 16 Maggio 2009 scadono tutte le proroghe stabilite nel decreto "MIlleproroghe" ed in particolare:
A) obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni, per gli infortuni che comportino almeno 1 giorno di assenza dal luogo di lavoro, oltre quello dell'evento.
B) Scatta il divieto delle visite mediche preassuntive;
C) Data Certa sul Documento Valutazione del Rischio;
D) Comunicazione all'INAIL del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza.
In merito al punto A, si agirà al verificarsi dell'evento.
Il punto B, di fatto vieta dal 16/05/2009 le visite di idoneità ante assunzione.
Il punto C invece prevede un obbligo entro il 16/05/2009. L'obbligo è di dare Data Certa a un adempimento già svolto, ossia il Documento della Valutazione dei Rischi, DVR.
La data certa può essere apposta nei seguenti modi:
a) timbro postale; b) notaio; c) segretario comunale; d) apposizione di marca temporale; e) invio file in pdf con posta certificata.
Alcune aziende posssono non aver effettuato il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) poichè rientranti nella procedura semplificata prevista dall'art. 29 comma 5 D.Lgs. 51/08 (aziende che hanno fino a 10 lavoratori) che possono autocertificare la valutazione.
In tali casi, è necessario dare data certa alla "autocertificazione".
Ricordiamo che l'autocertificazione attesta una valutazione realmente fatta, per cui consigliamo entro il 16/05/2009 di dare data certa all'autocertificazione, ma immediatamente dopo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di dare piena organicità alla valutazione stessa.
Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza, vi rimandiamo alla ns. precedente circolare:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 prevede negli artt. 47 e 48 la figura obbligatoria del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale figura può essere sia interna che esterna:



RLS aziendale (interno) - art. 47
deve essere eletto dai lavoratori e comunicato dal datore di lavoro entro il 31/03 dell'anno successivo alla nomina. Per il 2008 doveva essere nominato entro il 31/12/08 e la comunicazione all'Inail deve essere effettuata entro il 16/05/09.
RLS territoriale (esterno) - art. 48
viene nominato in ambito territoriale da organismi paritetici ed assegnato alle aziende nelle quali non è stato nominato un RLS aziendale. Le aziende che optano per l'RLS territoriale partecipano al Fondo di sostegno alle PMI, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52) versando un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

In base a quanto stabilito dal Decreto 81 e dalle indicazioni dell'Inail:
- nel caso in cui i lavoratori dell'azienda abbiano provveduto nel corso del 2008 alla nomina di un rappresentante dovranno aver dato copia del verbale al datore di lavoro che dovrà aver formato l'RLS con un corso di 32 ore e che dovrà comunicare il nominativo dello stesso all'Inail entro il 16 maggio 2009;
- nel caso in cui i lavoratori non abbiano provveduto a tale nomina, il datore di lavoro non dovrà effettuare alcuna comunicazione, dovrà attendere le indicazioni dell'Inail circa l'istituzione del Fondo a cui iscriversi e quindi l'assegnazione del RLS territoriale.

Considerando che nella maggior parte delle aziende non è stata effettuata la nomina del RLS aziendale, l'azienda potrà scegliere tra le seguenti soluzioni alternative tra loro:

A) reperire verbale di elezione al 31/12/2008, comunicare il nominativo entro il 16 maggio e formare tempestivamente l'RLS eletto mediante corso di 32 ore;
B) non comunicare nessun nominativo ed attendere quindi i decreti attuativi dell'art. 48 relativi al RLS territoriale;
C) non comunicare nesssun nominativo relativo al 2008 ma nel frattempo suggerire ai propri lavoratori di nominarlo per il 2009, formare l'RLS così nominato e comunicare entro il 31/03/2010 il nominativo all'Inail

gianluigi :
grazie mille mia, ma ho un dubbio, la scadenza non era per il 14 maggio, tu dici il 16. grazie ancora
Tonia :
grazie MIA, sei stata chiarissima e gentilissima....ciao
mia :
così ci ha comunicato il commercialista...e ho più volte letto su internet. non mi pare ci fossero altre scadenze. se so qualcosa di nuovo lo scrivo. ciao
Tonia :
..scusami MIA riguardo alla nomina del medico competente è obbligatoria solo per casi specifici, ad esempio ore lavorative al videoterminale superiore a 20, movimentaz. carichi sup a 15 kg, ecc....mi sembra di aver capito..mi dai conferma?
ciaoooooooooooooo
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