Affrontando una pratica di apertura di un agriturismo in Toscana, mi sono imbattuto in una interpretazione restrittiva del comune.
Vorrei sapere se anche in altri comuni ci sono queste applicazioni o cosa ne pensate.
Espongo il caso cercando di essere sintetico.
La legge ed il regolamento regionale consentono l'utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo a fini agrituristici, anche se localizzata in un centro abitato, SE possiede le caratteristiche di ruralità previste dalla pianificazione comunale.
Altri enti mi confermano che questa deroga consente di utilizzare una civile abitazione se non ci sono immobili rustici in azienda; è il caso di un agricoltore che ha solo la propria casa (con caratt, rurali della tipologia edilizia e costruttiva, non in cemento armato per intenderci) ed i terreni ma vuole ospitare agrituristi.
Il Comune, competente in urbanistica, pretende un cambio di destinazione d'uso. In funzione della cubatura interessata addirittura un Piano Attuativo anche in assenza di opere, in quanto il Piano strutturale individua la zona come sottosistema urbanizzato e con vinocli storici.
A me sembra in contraddizione con il senso del reg. regionale. Che mi dite?
Luc : [post n° 201386]