Mimmo : [post n° 208473]

cambio di destinazione d'uso

Si,! volevo sapere se su di un condominio di cinque inquilini, uno degli inquilini possiede un garage, gli altri quattro un appartamento, l'inquilino che ha il garage ha adibito il garage ad uso abitazione , ora ; dovrà fare il cambio di destinazione d'uso per abitazione , la domanda è questa! sè gli altri inquilini rientrano nelle competenze ed oneri dovuti nel cambio stesso, ho il tutto dovra affrontarlo l'inquilino del garage, pergiunta nello stabile ci sono delle cubature in più da condonare, grazie anticipatamente per la risposta
desnip :
(Complimenti per la fantasia nella punteggiatura!).
La risposta alla domanda è no. Nel senso: se uno vuole fare un cambio d'uso di un proprio immobile, che c'entrano i condòmini? Purchè questo sia consentito dal r.e. e anche da quello condominiale.
Attenzione, però. Perchè se il garage è già ora adibito ad abitazione il cambio d'uso rappresenta un abuso tanto quanto i volumi di cui parli.
Quindi bisognerà richiedere un cambio d'uso in sanatoria.
beppe :
Dare una risposta adeguata ad una domanda espressa in maniera semplice ed adeguata fa parte di chi frequenta il forum. Ma da qui a decifrare cosa c'è scritto nella domanda,.... bhe c'è una bella differenza.
Ma andiamo a noi.

Desnip ti ha dato una soluzione, che potrebbe essere qulla giusta. Ma ci sono diversi casi.
1- se il garage è stato realizzato secondo la Tognoli (122/1989) con autorizzazione gratuita, la cui cubatura non è stata conteggiata ai fini del volume totale realizzabile, devi necessariamente avere un residuo di cubatura urbanistica minimo pari al volume del garage. In questo caso chiaramente i condomini entrano in merito alla questione, visto che la cubatura residua fa parte dell'intero lotto di proprietà condominale. Se non c'è residuo allora non hai alcuna possibilità. E qui non la vedo bene la cosa;
2- se invece, nella cubatura urbanistica reallizabile, i garage hanno concorso al calcolo del volume realizzabile, allora la situazione, ferme restando le condizioni dettate dalle norme igienico-sanitarie, potrebbe essere assentibile con una accetamento di conformità (art.36 e 37 del TU).
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