GIUSEPPE2010 : [post n° 217374]

Quando un edificio e' gia' stato collaudato occorre redigere nuovamente un cis?

OGGETTO: Recupero ai fini abitativi di un vano sottotetto in sicilia (art. 18 L.R. n.4 del 13/04/2003)

COSA E' STATO FATTO: il recupero in questione ha in teressato la ristrutturazione dell' intera copertura attraverso la realizzazione a regola d'arte di un tetto con orditura in legno,coibentazione ,manto in tegole e incordolatura secondo norma. La forma originaria del tetto è cambiata da 4 a 2 pioventi senza però modificare le altezze in gronda e in colmo che sono rimaste invariate. Una parte di tetto originario, tra l'altro precario, che copriva un vano è stata eliminata per dar spazio ad una terrazza. le masse sono state ridotte, il nuovo intervento a mio avviso potrebbe rientrare in entrambe le fattispecie previste dalla L.47/85 (manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo; la differenza è sottile per l'intervento in questione). Aggiungo che la costruzione è stata già in precedenza collaudata da un ingegnere nella sua interezza attraverso la certificazione di idoneità statica (struttura ultimata prima della classificazione sisimica del 1981).

DOMANDA: posso redigere una"certificazione di mancanza di pregiudizio statico" in luogo di un ulteriore certificato di idoneita'?

AGGIUNGO:

dichiarazione di mancanza di pregiudizio: il comma 2 dell'art.7 della L.R.26/86,stabilisce che il cis può essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di pregiudizio nei casi in cui gli abusi consistano nella realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti o sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili di volume inferiore al 10% del volume preesistente e nei casi di ampliamenti che riguardino locali abitabili di volume inferiore a 30mc. e comunque inferiore al 5% del volume preesistente. rientrano in tale casistica l'apertura di vani porta in seno alle strutture murarie portanti, la sostituzione ovvero il rifacimento di solai, la realizzazione di balconi, corpiscala, ecc. Tale dichiarazione può essere presentata al comune.

ED ANCORA: Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti
Art 35 - Procedimento per la sanatoria e art. 41 L. 68/88
………………….ovviamente, la certificazione non è necessaria qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata (art.4l L.68/88).

in attesa di un vs riscontro sentiti saluti

cordialita'

GIUSEPPE
beppe :
In tutto questo che centra il CIS e la sanatoria se il fabbricato è in regola?
l'art.18 ti da la possibilità di recuperare i sottotetti, locali accessori, i seminterrati e pertinenze per tutti i fabbricati realizzati aventi prospetti e pertineze completi alla data del 30 novembre 2005.
Ammesso che tu sia nelle condizioni di cui sopra e vuoi apportare anche modificha strutturali, devi presentare istanza di concessione edilizia o DIA anche con interventi edilizi sull'esitente (comma 4 dell'art.18). Se il progetto prevede per come ho capito interventi strutturali allora presenti anche un progetto al genio civile della tua provincia e dovrai verificare in base agli interventi se dovranno essere posti o meno a collaudo statico. Essendo fabbricato in muratura portante potrebbe anche non essere necessario il collaudo statico, ma questo sarà il GC stesso a dirtelo nel provvedimento di cui all'art.18 L.64/74.
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