DR COSTA : [post n° 232882]

VARIANTE DI FINE LAVORI

Ho un piccolo problema riguardante dei lavori effettuati a CASTAGNETO CARDUCCI (LI).
Il problema è il seguente: possono variare le distanze dai confini,rispetto alla DIA depositata e alla autorizzazione paesaggistica rilasciata,cioè depositando la variante di fine lavori (art. 83 LR 172005)???
E' possibile che ci siano delle tolleranze nella esecuzione dei lavori entro le quali si presenta il progetto così come è stato realizzato a fine lavori??
Lisa :
Non ho mai lavorato in Toscana e quindi non conosco la legge regionale di riferimento, ma se hai richiesto una autorizzazione paesaggistica, vuol dire che sei in zona di vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004 (terza parte) e questa è normativa nazionale, mio pane quotidiano...
Teoricamente, col provvedimento di autorizzazione paesaggistica, per le opere esterne, è come se ti avessero fatto una legge ad hoc analizzando la tua proposta progettuale e a quel provvedimento dovevi attenerti.
L'unica cosa che puoi fare, ora, è chiedere una variante finale ed una compatibilità paesaggistica... praticamente una DIA in sanatoria a tutto gli effetti, con in più domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere esterne difformi.
Il tuo cliente si dovrà sicuramente accollare una multa per un abuso e, se l'intervento non fosse compatibile sul profilo urbanistico o su quello paesistico, probabilmente incorrerà nella richiesta di demolizione degli abusi.
Se non sono stata chiara, chiedi pure.
Colsulta però anche la normativa regionale, magari trovi qualche scappatoia che non posso trovare io, non conoscendola...
Buon lavoro!
olli :
le tolleranze di cui tu parli hanno una soglia oltre a quale vengono considerate variazioni essenziali ai sensi art 133 LRT 1/05
DR COSTA :
Il problema è che il progetto è tutto conforme alla autorizzazione paesaggistica ma andando a misurare le distanze dai confini a fine lavori c'è un errore di 38 cm,in pratica andando a individuare la zona di intervento con i confini reali e quelli sulla carta si è creata questa situazione, che non è una variazione essenziale per la legge regionale 1/2005 ma dal punto della paesaggistica non sarebbe conforme??
olli :
devi valutare se l'abuso può essre oggetto della cd "sanatoria paesaggistica" commi 4 e 5 dell'art 167 DLgs42/04 qualora venga accertata la compatibilità paes la sanzione pecuniaria equivale ad una somma tra danno e profitto il comma 5 art 167 che prevede una perizia di stima per definire l'entità da pagare, altrimenti in caso di parere negativo viene appilcata la sanzione demolitoria comma 4 art 167
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.