Scusate ma un dipendente pubblico può esercitare la libera professione e firmare suoi progetti?
magari nello stesso comune?
matteo : [post n° 247031]
libera professione e dipendente pubblico
Sì, un dipendente pubblico può esercitare la libera professione.
Non sono certa se e come possa farlo nello stesso comune.
Non sono certa se e come possa farlo nello stesso comune.
prima di rispondere informiamoci!
un dipendente pubblico può esercitare la libera professione solo se il suo monte ore nella PA è inferiore alle 18 ore; se è responsabile di area o responsabile di procedimento non può esercitare nel comune in cui è dipendente perchè altrimenti entra in conflitto con l'attività istituzionale
un dipendente pubblico può esercitare la libera professione solo se il suo monte ore nella PA è inferiore alle 18 ore; se è responsabile di area o responsabile di procedimento non può esercitare nel comune in cui è dipendente perchè altrimenti entra in conflitto con l'attività istituzionale
Deliberazione n. 55 del 31/03/2004 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
Non è conforme alle disposizioni dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., l'affidamento delle funzioni del responsabile del procedimento ad un professionista esterno che intrattiene con l'amministrazione un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; tipologia contrattuale, questa, che non comporta un rapporto di immedesimazione organica con l'ente.
Deliberazione n. 175 del 24/11/2004 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
La nomina da parte della stazione appaltante di un libero professionista quale responsabile del procedimento contrasta con quanto stabilito dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., i quali stabiliscono che tale figura va nominata nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione.
Deliberazione n. 51 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
La nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) di un soggetto dipendente da un'Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, peraltro limitatamente alla fase della progettazione e soltanto a partire dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella della progettazione esecutiva, non si presenta conforme ai principi di appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice e di unicità del responsabile per l'intero procedimento di attuazione dell'intervento, ossia per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, come si rinviene dagli articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
Deliberazione n. 290 del 12/11/2003 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
Un'amministrazione che abbia reiteratamente affidato incarichi di progettazione e di direzione lavori e compiti di responsabile del procedimento ad un soggetto libero professionista, legato all'amministrazione stessa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, opera in difformità da quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 62 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), volta a garantire la più ampia partecipazione, nonché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che prescrive la nomina del responsabile del procedimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici "nell'ambito del proprio organico".
Non è conforme alle disposizioni dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., l'affidamento delle funzioni del responsabile del procedimento ad un professionista esterno che intrattiene con l'amministrazione un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; tipologia contrattuale, questa, che non comporta un rapporto di immedesimazione organica con l'ente.
Deliberazione n. 175 del 24/11/2004 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
La nomina da parte della stazione appaltante di un libero professionista quale responsabile del procedimento contrasta con quanto stabilito dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., i quali stabiliscono che tale figura va nominata nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione.
Deliberazione n. 51 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
La nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) di un soggetto dipendente da un'Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, peraltro limitatamente alla fase della progettazione e soltanto a partire dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella della progettazione esecutiva, non si presenta conforme ai principi di appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice e di unicità del responsabile per l'intero procedimento di attuazione dell'intervento, ossia per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, come si rinviene dagli articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
Deliberazione n. 290 del 12/11/2003 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1
Un'amministrazione che abbia reiteratamente affidato incarichi di progettazione e di direzione lavori e compiti di responsabile del procedimento ad un soggetto libero professionista, legato all'amministrazione stessa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, opera in difformità da quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 62 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), volta a garantire la più ampia partecipazione, nonché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che prescrive la nomina del responsabile del procedimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici "nell'ambito del proprio organico".