gio : [post n° 282587]
Responsabile dei lavori
Premetto che ho letto attentamente sia le leggi in materia che i vostriforum ma la confusione è ancora tanta... Ho un'incarico di DL per lavori di Manutenzione str di facciata di un immobile in cui non ho fatto nè capitolato nè progettazione. L'impresa affidataria è unica con circa 5 operai. Stando alle leggi non c'è necessità nè di CSP o CSE dunque. Ora il condominio insiste perchè faccia ache il RL che in teoria non è obbligatorio per il DL. Ora non so se accettare o meno. Per fare il RL devo avere i requisiti di cui alla 494? e perchè se tali reqiusiti non sono previsti per la committenza lo sono per i professionisti???? E se non vi è necessità di cui sopra oltre al POS redatto dall'impresa, chi si assume la responsabilità della sicurezza?
Il RL dei lavori non ha bisogno di particolari requisiti.
Se non viene nominato è, automaticamente, il committente.
In questo caso direi l'amministratore.
A volte lo fanno fare anche al titolare dell'impresa, pur di non avere responsabilità.
E' una sorta di ricatto: "o lo fai o non ti diamo il lavoro"
Se non viene nominato è, automaticamente, il committente.
In questo caso direi l'amministratore.
A volte lo fanno fare anche al titolare dell'impresa, pur di non avere responsabilità.
E' una sorta di ricatto: "o lo fai o non ti diamo il lavoro"
questo è chiaro il fatto è che il committente non vuole farlo e scaricare le responsabilità a me, ma ho il dubbio che in tal caso (visto che la legge parla di requisiti tecnico professionali senza specificare quali) bisogna avere i requisiti di cui alla 494. Non credo possa farlo l'impresa mi sembra un controsenso visto che tra i compiti del RL rientrano anche quelli di verifica dei requisiti dell'impresa.
lo puoi fare "tranquillamente" tu non necessitano requisiti particolari se non il fegato, facendoti dare una delega per iscritto e quindi limitando,l'incarico ai lavori da eseguirsi, altrimenti un conferimento a parole senza una delega non è fattibile, se non ti fai fare la delega specifica, sarai responsabile di tutto quello che accade nel periodo di cantiere, anche se cade un condomino dalla finestra perchè vuole suicidarsi
Il Responsabile dei lavori è una figura controversa, lo definisce il decreto 81/08 come colui che è responsabile dei lavori in materia di sicurezza, è quindi una figura di responsabilità che a volte si sovrappone al coordinatore per la sicurezza. nel Decreto correttivo 106/09 viene specificatamente espresso che se il committente non lo nominasse sarebbe lui stesso ad assolvere questo incarico. A mio avviso non è una figura chiara, si prende la responsabilità un soggetto che spesso non ha competenze in materia di sicurezza e che soprattutto a volte non è un tecnico, motivo per cui nei lavori di manutenzione ordinaria di un fabbricato l'amministratore "obbliga" per cosi dire il tecnico DL anche ad essere Responsabile dei lavori. Ovvio che come il condominio pretende questa responsabilità dal tecnico il tecnico dovrebbe adeguare la parcella a questo incarico. Non è da poco il fatto che se sei DL e RL e non hai un CSE rimani l'unico responsabile per la sicurezza del cantiere e purtroppo non essendoci condizioni per poterlo fare anche se non sei competente e non hai fatto il corso e non puoi fare il CSP/CSE paradossalmente sarai tu il responsabile della sicurezza del cantiere. La nomina deve essere scritta.