BRB : [post n° 308698]

Parcheggi in caso di ristrutturazione

In caso di Ristrutturazione (con ampliamento funzionale < 20% del volume esistente) di una abitazione regolarmente costruita con permesso nel 1973...

Il rispetto della Tognoli (1 mq di parcheggio ogni 10 mc) è da intendersi solo per la parte ampliata. Vero ????
BRB :
Nessuno sa darmi chiarimenti ???
maxxx :
Nel mio comune si richiede solo per la parte ampliata, ma ti consiglio di chiedere in comune.
BRB :
grazie maxxx. Nel mio comune le NTA e il RE non entrano nel dettaglio. E' una cosa che dovrò chiedere chiarimenti a loro. Tuttavia, nella ricerca che ho fatto in questi giorni su vari Regolamenti .. molto utile l'articolo delle NTA di questo comune, mi sembra spiegato veramente bene. Lo riporto, magari può essere utile anche a altri .

Art. 11.1 Parcheggi privati

1 Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima stabilita dall'art 2, comma 2 della Legge 122/89 e definita nella successiva tabella, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.
2 I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo sono fatte salve le indicazioni delle Schede di Fattibilità Geologica. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto della Sc e/o Rc indicato per i vari interventi da effettuare e comunque con un rapporto di copertura interrato non superiore il 45% del lotto.
3 Nei casi di addizione funzionale e volumetrica i parcheggi privati non andranno trovati se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.
4 Per gli interventi che comportano aumento del numero delle unità immobiliari anche a seguito di interventi di addizioni funzionali, addizioni volumetriche dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza dell'edificio interessato o in altra area limitrofa di proprietà dell'avente titolo, almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante dalla trasformazione, salvo dimostrata impossibilità tecnica di reperire tali dotazioni. Quanto detto vale anche nel caso di cambio di destinazione d'uso che comporti la creazione di una o più unità immobiliari residenziali.
5 Nell'accertata impossibilità progettuale di raggiungere le dotazioni minime di parcheggio di cui al comma precedente, l'AC può disporre adeguate forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni non reperite. L'impossibilità tecnica dovrà essere dimostrata e dovrà riferirsi, in via generale, ai seguenti aspetti:
-impossibilità a causa della mancanza di aree di pertinenza e delle dimensione e conformazione delle stesse;
-impossibilità a causa di inaccessibilità carrabile;
-impossibilità di realizzare spazi di sosta all'interno dell'edificio per problemi strutturali e/o a lterazione tipologica.
6 Limitatamente agli immobili a destinazione produttiva o destinati a servizi, ai soli fini del calcolo della superficie a parcheggio minima prevista dalla legge 122/89, il volume del fabbricato si calcolerà moltiplicando la Slp per l'altezza virtuale di ml. 4,00, nel caso di altezza inferiore a ml. 4,00 dovrà invece essere utilizzato il volume urbanistico effettivo.
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