desnip : [post n° 324132]

Iva al 10%

Cosa deve fare un cliente se la ditta si rifiuta di applicargli l'iva al 10%? Infatti molte imprese non vogliono farlo perchè loro, per l'acquisto dei materiali, pagano ovviamente il 21%.
Tes :
Bella domanda Desnip, stavo per chiederlo anche io..hanno tentato di spiegarmi ma non ho colto...attendo fiduciosa anche io pareri!
Fabrizio Arch. Frea :
ciao desnip. L'impresa applicherà l'IVA al 21% ma poi se la scarica o andrà a credito, no? Comuque se ha fatto e dato la dichiarazione che i lavori rientrano tra quelli di cui IVA agevolata all'impresa, non vedo come si possano rifiutare. Nel caso non avesse diritto, la dovrà versare successivamente.
A me non è mai capitato e in caso succedesse potrei solo consigliare al cliente di cambiare ditta.
ponteggiroma :
a quello che so io i fornitori DEVONO applicare il 10% all'impresa su richiesta, specificando in fattura gli estremi della legge per cui viene applicata
Fabrizio Arch. Frea :
che sarà esplicitata nella dichiarazione resa dal dichiarante visto che ci sono 2 leggi che regolano iva 10% in edilizia. Inoltre sarebbe utilie allegare alla dichiarazione eventuale titolo abilitativo comprovante quanto dichiarato.
kia :
Ciao Densnip, ma stiamo parlando di una ditta che deve fatturare fornitura+posa o solo fornitura?
l'iva al 10% è ormai di legge per fornitura+ posa sia che si tratti di m.o, s.o., restauro ecc.ecc.. Una volta era solo per lavori di restauro mentre poi con la finanziaria del 2010 è diventata permanente. Quando una impresa se ne salta fuori con storie del genere il mio capo si incazza come una iena e dice loro di cambiare commercialista.
kia :
è chiaro che vanno a credito di iva (ne versano di più) ma non per questo devono applicare l'aliquota superiore al cliente se per legge non è dovuta.
desnip :
Grazie a tutti. Anche io consiglierei al cliente di cambiare ditta, vediamo un po'.
Fabrizio Arch. Frea :
Preciso che la legge per interventi di cui c,d,f esiste ancora, ed è una legge diversa DPR 633/1972.
In particolare si differenzia da quella della finanziaria sostanzialmente per:
- E' applicabile solo alle categorie c,d,f (quindi esclune la a) e b))
- E' applicabile a tutte le categorie di edifici
- E' applicabile anche alla sola cessione di beni (allegato A III 127-terdecies).
- Non è soggetta alla distinzione del bene significativo.
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