desnip : [post n° 326046]

detrazione e risparmio energetico

Alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico sono agevolati al 50% anzichè al 65%.
La guida dell'AdE dice che devono essere rispettati "gli standard previsti per legge". Ma che differenza c'è tra questi e quelli previsti per il 65%?
mari :
La detrazione del 50% riguarda una casistica più ampia rispetto a quella del 65%. Per usufruire della seconda, l'efficientamento deve rispettare dei parametri definiti dalla legge. Nel primo caso invece no.

La detrazione del 50% riguarda infatti la "realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia". La legge non dice altro, sarebbe servito un chiarimento da parte dell'AdE ma non c'è mai stato.

Il riferimento è comma 1, lettera h dell'art.16 bis del TUIR.
Puk :
Ad esempio l installazione di stufa a pellet prevede la detrazione del 50% , ammesso che il rendimento sia superiore al 70% (se non ricordo male).
desnip :
La guida dell'agenzia, riporta tra gli interventi agevolabili: "Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)".
Vorrei appunto sapere quali sono questi standard di legge...
mari :
Praticamente la guida riporta l'art. del Tuir che ti ho indicato:
l'agevolazione del 36% (poi innalzata al 50%) si applica a interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

Tutto ciò non è mai stato chiarito. E' stata fatta la legge creando questa sovrapposizione tre le due agevolazioni, probabilmente involontaria, e poi così è rimasta, con la conseguenza che non si capisce e nessuno ha risposte perché l'AdE non ha fornito chiarimenti, né vi ha provveduto un'altra legge. In parole povere: non si sa.

C'è stata un'ultima circolare (la 29/E) che ha raggruppato molti chiarimenti, ma mi pare che neanche lì si sia provveduto a spiegare il problema. (prova a consultarla ma non mi pare che ci fosse qualcosa a riguardo).
desnip :
No, me la sono letta bene, ma non c'è niente a riguardo.
L'unica cosa che mi consola è che pensavo di essere io a non capire, mentre è la legge che come al solito è ambigua!
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.