Giorgio : [post n° 327758]

Chiusura doppia altezza interna: Scia?

In abitazione privata "al rustico" devo fare diversi interventi da zero: intonaco interno, tramezze, pavimenti, impianti serramenti e chiusura di una doppia altezza (il 1° piano si affaccia sul piano terra per circa) di circa 8mq.
Cambia, credo, la SU ma non la SLP.
Che domanda devo presentare?
Grazie
ponteggiroma :
giorgio non è per niente chiaro il tuo quesito, dovresti spiegarti meglio...
john :
Credo debba chiudere un solaio che in parte è aperto e affaccia sul piano terra per avere due vani separati uno sotto e uno sopra....
Giorgio :
Scusate mi spiego meglio.
Esatto john: il solaio del 1° piano è in parte aperto e affaccia sul piano terra, devo chiuderlo per avere 2 vani separati.
La doppia altezza è di 6,30 mt.
Chiudendo quel pezzo di solaio, 8mq, la superficie lorda di pavimento in teoria non varia, ma varia la superficie utile.
Va bene presentare una SCIA per questo tipo di intervento?
ponteggiroma :
secondo me si è scia con progetto al genio
Giorgio :
Grazie, ma per la comunicazione al genio civile?
Si tratta di una residenza privata e io farò progetto e direzione lavori, non dovrebbero servire ne collaudo ne comunicazione al genio civile, correggetemi se sbaglio.
ponteggiroma :
assolutamente sbagliato Giorgio informati bene sulle pratiche al Genio e soprattutto informa il committente, siccome il discorso in merito è lungo ti consiglio "caldamente" di leggere i regolamenti del genio civile relativi alla tua regione in modo da avere un quadro chiaro della situazione, prima di muoverti.
john :
concordo con ponteggi, se chiudi un solaio e intervieni sulla struttura non devi solo comunicare, servono proprio il calcoli e il progetto delle strutture....cosa che va in parallelo con la pratica edilizia in comune.
Giorgio :
Ok mi informo, grazie delle risposte intanto!
Giorgio :
La regione dell'intervento è la lombardia, e la denuncia dei cementi armati dal 2000 è stata delegata ai comuni:
"ai sensi del comma 83/lett. Art 3 della Legge regionale n. 1, in vigore dall'11/01/2000, la ricezione delle pratiche relative alle denunce dei cementi armati, di cui alla legge 05/11/1971 n. 1086, è stata delegata ai Comuni".
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