Inca1996 : [post n° 333672]

braccio di ferro tra legge nazionale e legge regionale...chi vince?

mi sfugge al momento....sarà che sto lavorando la domenica pomeriggio :-(...
se nel dpr 380/01 art 3 definizione degli interventi edilizi, comma 1 punto b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che NON ALTERINO I VOLUMI E LE SUPERFICI delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
nella legge regionale lombarda 12/05 art 27 definizione degli interventi edilizi, comma 1 punto b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria ANCHE GLI INTERVENTI CHE COMPORTINO la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

ora...visto che uno (più vecchio ma più "alto" in gerarchia) mi dice che nn ci devono essere modifiche di superficie, l'altro (più giovane ma più "basso") mi dice che posso accorpare o dividere unità.......

CHI VINCE?????

grazie a chi vuole condividere con me il dilemma della domenica
GeoAlessio :
...Mi prendo una pausa anche io, in questa giornata dedita alla contabilizzazione di opere edilizie per quanto mi riguarda...;-)...
Se non ci sono aumenti di volumetrie e superfici, nonchè mutamenti di destinazioni d'uso, rimaniamo nella manutenzione straordinaria...
Per accorpamenti siamo in Restauro e Risanamento Conservativo, mentre per frazionamenti in Ristrutturazioni Edilizie...
Però, visto che sono sempre più "stringenti" le leggi a livello sia regionale che provinciale rispetto alle linee guida nazionali, direi di fare affidamento alle modiche apportate nella legge regionale a cui hai fatto riferimento...
Inca1996 :
il mio caso semplificando è: ho un immobile diviso in due unità, stesso proprietario, una di 100, l'altra di 50, che diventeranno di 70 e di 80...stessa superficie, nessuna modifica del volume e delle superfici dell'immobile, ma cambiano vol e sup di ogniuna delle unità....
biba :
Sono d'accordo con GeoAlessio, le norme nazionali sono valide finché la regione non legifera in materia, dopodiché in genere valgono le norme regionali. Dopodiché in realtà legifera il tecnico del comune che la pensa a modo suo e fa il cavolo che gli pare, ma questo già lo sapevi XD
poipoi :
non sembra ci sia un conflitto sostanziale.
Nei casi di conflitto, lo Stato chiede la modifica del provvedimento. Se non l'hanno modificata nel frattempo, vale quella regionale.
Inca1996 :
quindi tanto x essere chiari, perché a sto punto della giornata il cervello è fuso....
secondo voi il mio caso ricade in manutenzione straordinaria, dovendo io rivedere la distribuzione interna e spostando mq da una parte all'altra....
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.