mc.arch : [post n° 334194]

Modifica sagoma, senza modifica prospetto?

Buon giorno a tutti.
Avrei bisogno di un chiarimento circa il DPR 380/2001 modificato dalla legge 98/2013.
L'art. 10 comma 1 C del DPR recita così, circa gli interventi subordinati a permesso di costruire: "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici [...]". In pratica la legge 98 ha eliminato la parte sulla modifica della sagoma.
Vorrei capire come si fa a modificare la sagoma di un edificio senza però modificarne i prospetti?
A me sembra impossibile. Se così fosse, non capisco cosa abbia introdotto di nuovo la legge 98 in merito.
Qualcuno saprebbe chiarirmi le idee?
Grazie
d.n.a. :
non saprei con certezza, ma forse han tolto la sagoma, visto che il concetto di sagoma è molto opinabile nella sua definizione. comunque in linea di principio posso benissimo modificare i prospetti senza cambiare sagoma all'edificio. aspettiamo i più esperti però!
GeoAlessio :
...la legge 98/2013 (decreto del fare) ha introdotto la SCIA per la demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, con benefici evidenti in termini rispetto ad una presentazione di DIA o PDC, e poiché può includere anche la modifica dei prospetti...
mc.arch :
ok, questo è chiaro... cerco di spiegarmi meglio, in maniera anche un po' brutale:
modifica sagoma = SCIA
modifica prospetto = PdC
modifica sagoma + prospetto = PdC
se me lo confermate, qualcuno mi sa fare un esempio in cui in un edificio si riesca a modificare la sagoma senza però toccare i prospetti???
mc.arch :
... se non si potesse allora la situazione "modifica solo sagoma = SCIA" sarebbe solo teorica e non applicabile alla realtà, in cui se si tocca la sagoma inevitabilmente si toccano anche i prospetti... e quindi PdC???
spero di essermi espresso in modo chiaro
ciao
GeoAlessio :
...Se modifico la sagoma, modifico anche il prospetto...quindi se sei in un intervento che prevede la demolizione-ricostruzione con cambio sagoma, e quindi prospetti, puoi avvalerti della SCIA...se modifichi SOLAMENTE il prospetto ricadi in una DIA o PDC...
mc.arch :
capito!
un po' contorto come ragionamento, ma del resto...
quindi se cambio sagoma e prospetti in demolizione-ricostruzione di un intero edificio mi basta la SCIA, invece se apro una sola finestrella in facciata devo fare un PdC!
che paese stupendo che è l'italia!
grazie
lorieli :
Art. 10DPR380 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013)
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
... SCUSAMI MA NON CAPISCO IL PROBLEMA...
mc.arch :
Il DPR lo conosco.
x lorieli:
Sì non ci siamo capiti, infatti non mi hai risposto.
Prova a leggere l'art. 10 comma 1 lettera C del DPR in esame prima delle modifiche e integrazioni della legge 98/2013. Ora prova a rileggerlo con le modifiche apportate.
Noterai che la parola "sagoma" è stata tolta. Questo vuol dire che se modifico la sagoma dell'edificio non devo più richiedere un PdC. Tuttavia non è stata eliminata la parola "prospetti", pertanto se modifico i prospetti devo ancora richiedere un PdC.
Ora, saresti in grado di farmi un esempio di intervento edilizio in cui viene modificata la sagoma ma NON vengono modificati i prospetti?
Il problema è questo.
Ciao
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