Loris : [post n° 340174]

sicurezza cantieri.

sicurezza cantieri.
nel caso di un cantiere di manutenzione straordinaria dove é necassaria una CIL, in cui si eseguno lavori edili e impiantistici e quindi operano 3 imprese, ma una sola impresa di costruzioni e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allgato XI é necessario redigere il PSC? é conque necassario il POS per ciascuna delle imprese comprese quelle impiantistiche'
Il Marsicano :
Il PCS e la relativa figura del coordinatore è sempre necessaria qualora su un cantiere lavorino più di una impresa o ditte individuali. Ragionando ci si rende conto che qualora ci siano più di una ditta è facile pensare che queste non si siano accordate sulle modalità di lavoro (e tutto quant'altro necessario ai fini di sicurezza). Quindi entra in campo il coordinatore che ha lo scopo di regolamentare solo e soltanto le attività interferenti (o pericolose), ovvero quelle che prevedono contemporaneamente più ditte. Ognuna poi lavorerà, in termini di sicurezza, in base a quanto stabilito dai rispettivi POS. Nulla vieta al coordinatore, per esempio, di organizzare le attività in modo che sul cantiere ci sia sempre e solo una ditta a lavorare e che quindi non ci siano attività interferenti. In questo caso il PSC indicherà tramite cronoprogramma le attività e l'assenza di interferenze.
Resta poi il dubbio dei 200 uomini/giorno quale soglia per l'obbligatorietà del PSC, su questo tema ho avito sempre opinioni discordanti.
pepina :
Nella normativa precedente i 200 u/g erano discriminanti per redigere o meno il PSC. Oggi i 200 u/g servono pressochè solo per decidere se inviare o meno la notifica preliminare ovvero:
- 2 o più imprese, serve PSC, serve notifica indipendentemente da u/g
-una sola impresa con lavorazioni > 200 u/g, serve notifica ma non PSC
- una sola impresa con lavorazioni < 200 u/g no PSC no notifica
biba :
Loris, ti sei risposto da solo: se operano tre imprese, hai più di 1 impresa. Stop. Devi fare il PSC.
Non esiste differenza tra "impresa di costruzioni" e "idraulico Pippo& co.": se sono iscritti come imprese, non sono lavoratori autonomi.
Rischi particolari di cui all'allegato XI, lavori in quota, 200 u.g.: tutto questo non c'entra niente ai fini dell'obbligo di coordinamento. C'entra solo quante imprese hai in cantiere dall'inizio alla fine dei lavori.
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