arch.Ivan : [post n° 343358]

Calcolo punteggio offerta tecnica negli appalti integrati

Salve a tutti, ho una domanda un po' particolare da farvi. Partecipando ad alcuni appalti integrati è già la seconda volta che mi capita un'errata corrige da parte dell'Amministrazione in cui sostanzialmente cambiano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica da 60 a 65. Questo porta sempre ad una rettifica del bando con conseguente allungamento delle tempistiche. Ho provato a vedere il motivo di tale "errore". Nel primo caso non hanno dato spiegazioni, mentre nel secondo caso hanno attribuito tale errore nel calcolo della seguente formula C = Σe =1..n [ We x V(i)e ] indicata nel DPR 207/2010 nell'allegato G. Ma sinceramente non ho capito il nesso. Qualcuno ha qualche delucidazione in merito? Ricordo che tali appalti integrati sono da attribuire mediante offerta economicamente più vantaggiosa-
arch.Ivan :
Ho approfondito le ricerche e quindi me la canto e me la suono. In pratica negli appalti pubblici vale l'articolo 120 del DPR 207/2010 comma 1:

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;
b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
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