Walter : [post n° 359462]

chiarimento su validità contestazioni per difformità da progetti presentati

Quando un immobile viene realizzato (1973) in modo non perfettamente corrispondente ai progetti approvati e depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune, viene venduto senza citare la difformità (2001) e successivamente (2003) vengono presentati dai nuovi proprietari nuovi progetti per una ristrutturazione che vengono approvati e realizzati in modo fedele al nuovo progetto, l’Ufficio Tecnico ha ancora la possibilità di contestare ai nuovi proprietari la difformità originale della prima realizzazione del 1973 a distanza di ulteriori anni (2015) e in occasione di una nuova richiesta di variazione?
gibo :
L' abuso o la non conformità non sono stati rimossi?
biba :
Certo, il proprietario di un immobile ha la responsabilità degli eventuali abusi o difformità di un immobile anche se non li ha realizzati lui, ecco perché si raccomanda sempre di verificare con un tecnico la conformità urbanistica ed edilizia prima di fare un rogito.
ArchiFra :
veramente sarebbe compito del notaio evrificare ANCHE queste cose, non solo la presenza di ipoteche o pendenze. si prendono migliaia e migliaia di euro proprio per evrificare che sia tutto a posto
otto :
infatti i notai si avvalgono della collaborazione di professionisti tecnici... tanto vale incaricarne uno di propria fiducia !
Walter :
No, non sono stati rimossi in quanto nessuno sapeva della loro esistenza (risalgono al 1973) e non se ne sono accorti né il notaio che ha fatto l'atto di vendita nel 2001 né il tecnico che ha presentato i progetti per la ristrutturazione nel 2003. Però i progetti della ristrutturazione sono stati approvati e realizzati fedelmente.
In sostanza, neanche l'Ufficio Tecnico del Comune si è accorto delle difformità nel 2003 ma se ne è accorto oggi, 2015, per una nuova richiesta di intervento per un sopralzo.
La domanda è: ma l'approvazione del 2003 non supera quanto fatto nel 1973 di non conforme ai progetti?
biba :
Walter, dipende se questa cosa non conforme che è stata fatta esiste tuttora o se è stata rimossa. Ad esempio, se nel 1973 fosse stato realizzato un ampliamento abusivo e poi nel 2003 aveste fatto una pratica per modifiche interne in quel volume, quello rimane comunque abusivo. Va fatta una sanatoria, sempre che l'abuso sia sanabile.
biba :
Per la cronaca, vi riporto quanto ho letto a proposito delle responsabilità (o meglio, non-responsabilità) del notaio: "Una recente sentenza della Cassazione (n. 11628 del 26 marzo 2012) ha infatti previsto che la conformità urbanistica è dichiarata dal venditore e il notaio non ha l'obbligo di verificare che questa dichiarazione sia vera."
ivana :
@biba, sì è così, dichiara il proprietario.
Le pratiche ed i lavori realizzati dopo l'abuso non sanano l'abuso. Tra l'altro se era stata fatta una DIA e non un Pdc, la responsabilità delle dichiarazioni di detta pratica sono interamente del committente e del professionista.
otto :
Di solito per una nuova pratica il progessionista di turno dovrebbe elencare la genesi del manufatto, non perchè è una cosa ordinaria ma perchè è quello che chiedono di solito i comuni tramite i vari modellini, ad esempio se c'è stato un ncondono e via dicendo...
Nel tuo caso ti conviene farlo a posteriori e vedere se lo stato attuale e sanabile oppure no, cioè se ti puoi attivare con un accertamento di conformità cioè una progettazione a posteriori.

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