Gianfranco : [post n° 360838]
condono
Buongiorno a tutti avrai bisogno di un aiuto. I miei genitori nel 2001 hanno venduto una casa parzialmente cioè inizialmente abusiva poi passavano gli anni si sono messi in regola, però il giorno che hanno venduto hanno scritto sul rogito che qualsiasi problema sarebbe venuto fuori a livello di condono in futuro si sarebbero presi carico loro, la mia domanda è il nuovo proprietario in tutti questi anni non si è mai interessato di niente e solo adesso esce fuori che bisogna pagare un condono della veranda, mio padre è morto c'è solo mia mamma il punto è deve pagare ugualmente a distanza di 15anni e poi una volta pagato x il futuro cosa fa resta sempre in anzi che venga ancora qualcosa da pagare? Grazie
forse è il caso di rivolgersi prima di tutto al notaio e chiedere lumi su ciò che hanno scrittto i suoi genitori sul rogito e se c'è una validità temporale. Poi, se è il caso, verificherei magari con un tecnico quali sono effettivamente i problemi legati alla veranda ed al suo condono e ad eventuali irregolarità di cui sono chiaramente responsabili i suoi genitori.
Ciao Gianfranco,
la circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25, ad oggetto: “Legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 – Decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356 – Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne.”, - al punto 3. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE : CARATTERISTICHE GENERALI (art. 31) - punto 3.1. I soggetti legittimati, - stabilisce tra l’altro che:
“La legge, comunque, è chiara nell’attribuire l’onere della sanatoria al responsabile dell’abuso; poiché, infatti, precisa che “gli altri soggetti interessati” hanno diritto a rivalersi nei confronti del proprietario, per quanto concerne le spese sostenute per il pagamento sia dell’oblazione, sia del contributo di concessione, ove dovuto.”.
Alla prossima.
Geomapache54
la circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25, ad oggetto: “Legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 – Decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356 – Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne.”, - al punto 3. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE : CARATTERISTICHE GENERALI (art. 31) - punto 3.1. I soggetti legittimati, - stabilisce tra l’altro che:
“La legge, comunque, è chiara nell’attribuire l’onere della sanatoria al responsabile dell’abuso; poiché, infatti, precisa che “gli altri soggetti interessati” hanno diritto a rivalersi nei confronti del proprietario, per quanto concerne le spese sostenute per il pagamento sia dell’oblazione, sia del contributo di concessione, ove dovuto.”.
Alla prossima.
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