Buongiorno,
Sto progettando il rifacimento del solaio di copertura per una autorimessa di pertinenza di una abitazione unifamiliare (superficie < 40mq). Mi chiedo se è obbligatorio-in questo caso-che le caratteristiche del nuovo solaio debbano rispettare i dettami dell'art. 2 del DM del 1986 ? Grazie in anticipo a chi potrà rispondermi.
BRB : [post n° 362413]
autorimessa - rifacimento solaio copertura
Si riferisce al DM 1/8/86 in cui l'art. 2 parla della resistenza al fuoco degli elementi portanti che per le autorimesse sotto i nove posti auto deve essere almeno REI 60. Secondo me si deve rispettarla.
Si esatto John proprio quel DM. (precisamente Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 - NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI )
Il mio dubbio è nell'interpretazione del punto 1.2.0. Che dice (riporto il testo) : le norme si applicano, " alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 mq.
QUINDI : poiché il mio intervento non è né nuova istituzione, né modifica con ampliamento .... Mi verrebbe da intuire (correggetemi se sbaglio) di non rientrare nell'obbligo di applicazione.
Il mio dubbio è nell'interpretazione del punto 1.2.0. Che dice (riporto il testo) : le norme si applicano, " alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 mq.
QUINDI : poiché il mio intervento non è né nuova istituzione, né modifica con ampliamento .... Mi verrebbe da intuire (correggetemi se sbaglio) di non rientrare nell'obbligo di applicazione.