Buon giorno, dovrei operare un intervento di "manutenzione straordinaria" di un appartamento (solo opere interne) all'interno di un condominio: l'immobile è ubicato al piano 4° e per motivi pratici dovrei installare un castello di tiro (piccolo ponteggio a torre per caricare e scaricare i materiali) il quale andrebbe a posizionarsi in corrispondenza di uno spazio di proprietà condominiale. Inoltre il castello di tiro sarà in aderenza ai terrazzi sottotanti quello dell'appartamento in considerazione.
Volevo sapere da voi qual'è la procedura corretta per affrontare la questione condominio: io pensavo di ottenere da parte dell'amministratore di condominio l'autorizzazione a montare il ponteggio sull'area di proprietà condominiale, e di chiedere l'autorizzazione ai proprietari degli appartamenti sottostanti ai quali il ponteggio si affiancherà (in corrispondenza dei loro terrazzi).
Secondo voi è così la procedura?
Inoltre l'amministratore per autorizzarmi deve radunare l'assemblea condominiale?
SabaGio : [post n° 365569]
ristrutturazione appartamento
In questi casi conviene consegnare all'amministratore dello stabile una lettera ufficiale contenente informazioni sulla entità dei lavori, sui tempi di realizzazione degli stessi, sulle direttive inerenti la sicurezza, ecc.
Allo stesso tempo, io consiglio sempre di esporre nella bacheca condominiale un avviso rivolto a tutti i condomini chiedendo anticipatamente loro scusa per i probabili disagi arrecati.
Salvo particolari disposizioni presenti nel Regolamento Condominiale, in genere non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per eseguire lavori privati in un solo appartamento.
Il singolo condomino, però, potrebbe opporsi alla installazione di un ponteggio esterno se questo interferisse con la sua proprietà.
In tale situazione, vale ciò che prevede lo art. 843 del C.C.
Allo stesso tempo, io consiglio sempre di esporre nella bacheca condominiale un avviso rivolto a tutti i condomini chiedendo anticipatamente loro scusa per i probabili disagi arrecati.
Salvo particolari disposizioni presenti nel Regolamento Condominiale, in genere non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per eseguire lavori privati in un solo appartamento.
Il singolo condomino, però, potrebbe opporsi alla installazione di un ponteggio esterno se questo interferisse con la sua proprietà.
In tale situazione, vale ciò che prevede lo art. 843 del C.C.