Arch|83| : [post n° 385334]

Rifacimento intonaco di un edificio condominiale, cappotto esterno obbligatorio?

Salve a tutti,
mi sto occupando del computo metrico per la manutenzione di un condominio. Le lavorazioni riguardano sostanzialmente il rifacimento di gran parte dell'intonaco esterno, il rifacimento del lastrico solare e delle terrazza a tasca in copertura, oltre ad una revisione del solo manto di copertura del tetto, comprensiva dell'eventuale sostituzione degli elementi danneggiati; la struttura della copertura non viene interessata dall'intervento.
Non riesco a capire se è necessaria la realizzazione dell'isolamento termico a cappotto delle pareti verticali oggetto di intervento, considerando che il rifacimento dell'intonaco riguarda almeno il 40/50% delle pareti verticali. Leggendo il DM del 26.06.2015 sembrerebbe necessario, in quanto l'intervento dovrebbe rientrare nella categoria "intervento di ristrutturazione importante di 2o livello" (secondo la classificazione che viene fatta nell'allegato 1 del suddetto DM) in quanto non verrà modificato l'impianto di riscaldamento.
Inoltre nel caso fosse necessaria la realizzazione della coibentazione delle pareti verticali esterne, considerando che i due prospetti laterali sono sul limite del confine con gli edifici attigui, non sarebbe possibile procedere con la realizzazione del cappotto esterno, si dovrebbe quindi realizzarerealizzare la coibentazione interna?Oppure ci sarebbero delle alternative?
E' necessaria la realizzazione della coibentazione della copertura?
E' necessaria anche la sostituzione degli infissi esistenti posti sulle pareti in cui verrà rifatto l'intonaco con altri che rispettano i requisiti di legge?
Ovviamente mi rendo conto che sarebbero tutti interventi auspicabili anche se le norme non lo richiedessero, ma come sempre il budget è piuttosto limitato, per cui se si potessero evitare, in questo caso sarebbe molto meglio!

Aspetto i vostri preziosi consigli!
Grazie a tutti anticipatamente!
delli :
a mio avviso gli interventi che descrivi sulle facciate (rifacimento intonaci) sono di manutenzione straordinaria e non riqualificazione energetica....
La qualifica del tipo di intervento (e delle verifiche dei parametri di legge), ai fini energetici, la prendi in considerazione quando esegui lavori che comportino una modifica 'energetica' dell'immobile o edificio, non se fai una semplice manuntezione degli intonaci: si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio
bye bye
Arch|83| :
Innanzitutto grazie per la risposta, mi piacerebbe che fosse così ed in effetti la tua analisi coincide con quanto credevo anch'io ad una prima valutazione, prima di imbattermi nell'allegato 1 del DM 26.06.2016 (www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_requisiti_m…) che al punto 1.4.1 inserisce tra le ristrutturazioni importanti:
"b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti..."
E tra le deroghe:
"1.4.3 Deroghe 1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; "

Quindi mi pare di capire che l'unico intervento escluso dall'obbligo della coibentazione sia quello che riguarda la sola tinteggiatura o il rifacimento dell'intonaco per una superficie inferiore al 10%.

Qualcuno ha affrontato un tema simile recentemente?

Grazie
arch.a :
Purtroppo quando si prevede la demolizione completa dell'intonaco si ricade nella tua casistica e occorre verificare il coefficiente globale di scambio termico dell'intera porzione di involucro oggetto di intervento. Perciò la facciata e non la copertura.
Esistono intonaci ad alte prestazioni ma ovvio che pochi centimetri non inciderebbero in maniera determinante. Esistono anche isolanti sottili ma costosi. In linea di principio non sarebbe necessario sostituire i serramenti ma tale intervento potrebbe incidere notevolmente nel raggiungimento dell'H't.
Altra alternativa sarebbe provare ad intervenire con il ripristino delle sole parti ammalorate... sempre che si riesca a rimanere nel 10% dell'involucro.
Arch|83| :
Grazie per la risposta.
Purtroppo per uno dei prospetti la percentuale su cui intervenire è ben maggiore rispetto al 10%. Giusto nei due prospetti laterali ci si potrebbe forse rientrare, ma se così non fosse, considerando che questi due sono sul confine con i due condomini attigui anche, in questo caso i due prospetti dovrebbero rispettare i requisiti di legge?

Grazie
arch.a :
Se il muro del tuo condominio coincide proprio con il confine la situazione è complicata. Dovresti magari verificare che la sostituzione dei serramenti (se sono presenti per una percentuale significativa su quella facciata) e un intonaco termoisolante permettano di rientrare nel rispetto dei limiti. Altrimenti il muro ha un intercapedine? Isolarlo internamente mi sembra un'ipotesi altamente improbabile visto le problematiche logistiche.
Al limite verifica la situazione con un tecnico comunale e/o poni un quesito alla regione.
Arch|83| :
No, è presente una sola finestra per ciascuno dei prospetti laterali, quindi l'unico intervento fattibile sarebbe quello della sostituzione dell'intonaco con uno termoisolante, ma non so quanto possa essere sufficiente...
Certo che dover fare la coibentazione per il semplice rifacimento dell'intonaco mi pare davvero un'imposizione esagerata...

Grazie comunque per i suggerimenti!
LuC :
Se sei a Torino e intervieni sulla facciata, anche solo per tinteggiatura, devi isolare a meno che non rientri nelle deroghe.
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