Ciao a tutti, e grazie anticipatamente per il vostro contributo.
Scrivo in merito ad una pratica di sanatoria che sto curando in questi giorni.
L'oggetto di indagine è un varco realizzato in un muro esterno: trattasi di parete di contenimento di un terrapieno che divide due aree esterne della proprietà (scale esterne da giardino).
Il problema è che questo varco è alto meno di 210 cm, e Asl e Comune non lo considerano legittimo (e quindi non sanabile, nè derogabile) rispetto all'articolo del regolamento di igiene lombardia che esprime le altezze minime dei luoghi di passaggio in genere a 210 cm (art. 3.4.7).
La mia domanda è: dato che tale articolo fa riferimento esplicitamente all'articolo 3.4.3. che parla di "tipologie di locali" degli alloggi, secondo voi è corretto che debba applicarsi anche ad un passaggio che non dà accesso a un locale, ma che porta dalle scale esterne ad un'altra area esterna?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Buona giornata a tutti,
Laura
leitz : [post n° 386788]
Passaggio/varco esterno: regolamento di igiene e altezze minime
A mio avviso un passaggio, anche se realizzato in muro esterno, deve comunque garantire un attraversamento confortevole ed in sicurezza, per cui vale anche in questo caso la regola dell'altezza minima pari a 210 cm.
Ciao Gioma, grazie per la risposta!
Guarda, in linea generale io sono anche d'accordo con te.
Il punto però è che sto cercando una giustificazione normativa per il cliente che, se non può sanare, deve demolire..
e questa giustificazione non riesco a trovarla proprio perchè l'articolo parla espressamente di luoghi di passaggio per entrare nei "locali" di un alloggio. tant'è vero che, ad esempio, per le porte dei locali immondezzai si accetta un'altezza minima di 180 cm, questo dimostra che ci sono delle tolleranze sulle altezze di altri generi di situazioni che vengono comunque considerate come condizioni di sicurezza.
Il mio sospetto è che ci sia semplicemente un'interpretazione troppo estesa delle altezze minime e non sono del tutto convinta che debba applicarsi anche ad un passaggio usato solo dal proprietario per andare nell'orto durante il weekend...
Comunque grazie di nuovo e buona giornata!
Guarda, in linea generale io sono anche d'accordo con te.
Il punto però è che sto cercando una giustificazione normativa per il cliente che, se non può sanare, deve demolire..
e questa giustificazione non riesco a trovarla proprio perchè l'articolo parla espressamente di luoghi di passaggio per entrare nei "locali" di un alloggio. tant'è vero che, ad esempio, per le porte dei locali immondezzai si accetta un'altezza minima di 180 cm, questo dimostra che ci sono delle tolleranze sulle altezze di altri generi di situazioni che vengono comunque considerate come condizioni di sicurezza.
Il mio sospetto è che ci sia semplicemente un'interpretazione troppo estesa delle altezze minime e non sono del tutto convinta che debba applicarsi anche ad un passaggio usato solo dal proprietario per andare nell'orto durante il weekend...
Comunque grazie di nuovo e buona giornata!
Ciao ho letto il tuo post, anche io ho dei dubbi, ma non vedendo una pianta non riesco a valutare precisamente la situazione, comunque la domanda che mi pongo è, ma quello è l'unico passaggio per raggiungere l'orto dalle scale esterne?? se è l'unico potrebbero avere ragione loro (Comune) se non fosse l'unico potresti sanarlo motivandolo come passaggio secondario, per "ispezioni" manutentive
Ciao Stefano, grazie per la risposta. Si diciamo che il giardino vero e proprio si raggiunge da altri punti, ma quella porzione di giardino in particolare è raggiungibile solo da quel varco perchè è a un livello più basso.
Forse non ho risolto ma il tuo è un ragionamento interessante, vediamo se riesco a venirne fuori.
Intanto grazie di nuovo e buon pomeriggio!
Forse non ho risolto ma il tuo è un ragionamento interessante, vediamo se riesco a venirne fuori.
Intanto grazie di nuovo e buon pomeriggio!