David : [post n° 386953]

Detrazioni x demolizione e ricostruzione: modifica sagoma

Vorrei demolire un edificio e ricostruirlo e avere i benefici fiscali. Mi spiegate in parole semplici cosa significa, in caso di demolizione e ricostruzione, mantenendo lo stesso volume, poter modificare anche la sagoma?
si parla spesso anche di prospetti.
In sostanza, perché l'intervento si configuri come ristrutturazione ai fini fiscali,
2) Se l'edificio è su due piani, posso demolirlo e ricostruirlo su un piano solo, se ci sono le distanze richieste dal comune? Oppure, se è su un piano ed è rettangolare, posso ricostruirlo di forma quadrata?
2) Posso anche spostarlo più all'interno del lotto?

In sostanza, cosa si può o non si può fare per avere comunque i benefici fiscali per ristrutturazione?
grazie
LuC :
La questione è complessa e piena di sfumature, provando a semplificare al massimo e per essere pragmatici per usufruire degli incentivi senza problemi interpretativi (oggi 50% e da gennaio al 36%) e mettersi dalla parte della ragione per l'agenzia delle entrate la ricostruzione del volume deve essere anche della sagoma come specificato nella guida a pag.12.
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comuni…
Nel caso invece si desiderasse cambiare la forma etc. pur rientrando il caso nella ristrutturazione edilizia, fatti salvo eventuali vincoli, sicuramente non si avrebbe diritto al bonus fiscale.
David :
forse intendi pagina 11. in questa pagina non si parla di sagoma.
comunque sulla modifica della sagoma ne sono certo, perché mi ha risposto (ad un altro quesito) ad un interpello, e tra le altre cose hanno scritto: "Nel quadro delle modifiche da ultimo apportate dal d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, si è nella sostanza:
- eliminato il riferimento alla 'stessa sagoma' ai fini della configurabilità di un intervento di demolizione e ricostruzione fra quelli di ristrutturazione edilizia, mantenendo viceversa fermo il rispetto della 'stessa volumetria';"
Quello su cui ho dei dubbi è cosa significhi modificare la sagoma, da cui le domande iniziali. anche perché se si cambia il prospetto (modiifca di finestre, porte) delle facciate, rientra come ristrutturazione pesante, x la quale non basta la SCIA ma si necessita del permesso di costruire.
desnip :
Quelli della guida sono solo esempi, non casi tassativi.
La definizione di ristrutturazione è stata modificata, e conta quella presente nel testo unico.
Quindi sono agevolabili anche interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa.
Per quanto riguarda le modifiche in facciata non penso contino: il fatto che serva un pdc non è importante ai fini delle agevolazioni.
David :
Ok ma cosa significa poter modificare la sagoma? Vedi mio post iniziale.
LuC :
D'accordo con desnip, per il bonus fiscale è importante che però l'intervento non sia dichiarato nuova costruzione ma ristrutturazione.
Infatti come si dice nella guida <>
(ok la pagina è 11 nell'impaginazione e 12 nel visualizzatore acrobat)
Modificare la sagoma per me è poter cambiare la forma della volumetria preesistente nei limti ovviamente dei regolamenti edilizi e prg vigenti al momento della richiesta del Pdc o altro iter.
David :
quindi anche da due piani farlo diventare uno? e quanto si può spostarlo all'interno del lotto se le distanze da prg lo permettono?
LuC :
Chiariamo un aspetto e andiamo per pezzi.
1. Non sono sicuro che per l'operazione prospettata da te si possa poi ottenre i bonus fiscali. La condizione è che sia una ristrutturazione e non una nuova costruzione.
2. Indipendentemente dai bonus fiscali e dalla opportuna procedura si può ovviamente demolire e ricostruire, se non ci sono vincoli sull'esistente.
Come debba avvenire è ovviamente oggetto di progettazione e quindi tenendo conto dei regolamenti, norme di attuazione etc. che sono specifici del comune in cui si opera come se si avesse un terreno libero. In sostanza la differenza è che nel caso di recupero volumetria esistente non si debbano pagare oneri di urbanizzazione (un bel risparmio). A questo punto sarebbe necessario incaricare un tecnico di fiducia affinché si possa pervenire ad uno studio di fattibilità, non necessariamente un progetto preliminare, che metta in condizione di poter valutare il caso in questione. Infatti non solo di distanze minime da confine e da fabbricati (almeno 5m da c.c. ma può essere maggiore per R.E.) si tratta ma anche ad esempio di rapporti di copertura, di area permeabile minima etc. che solo uno studio specifico può far emergere. email
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