elena : [post n° 40162]
SUPERDIA
Scusate l'ignoranza ma che differenza c'è tra DIA e SUPERDIA??? grazie!
la super dia a livello nazionale era identificata dalla legge obiettivo del ministro lunardi (443/2001)
art. 1 comma 6:
"6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio."
per la lombardia la super dia viene introdotta dalla legge regionale 22/99 (nell'elenco delle definizioni degli interventi edilizi) e "confermata" con la legge 18/01 anche se, recentemente, la Corte di Cassazione (ordinanza 2956 del 28/01/2004 www.ambientediritto.it/sentenze/2004/Cassazione/Cassazione%202004%20… ) ha rimandato alla Corte Costituzionale la norma regionale x la super dia avendola ritenuta in contrasto con la normativa statale nel frattempo intervenuta (testo unico)
nelle altre regioni non so...
bye bye
art. 1 comma 6:
"6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio."
per la lombardia la super dia viene introdotta dalla legge regionale 22/99 (nell'elenco delle definizioni degli interventi edilizi) e "confermata" con la legge 18/01 anche se, recentemente, la Corte di Cassazione (ordinanza 2956 del 28/01/2004 www.ambientediritto.it/sentenze/2004/Cassazione/Cassazione%202004%20… ) ha rimandato alla Corte Costituzionale la norma regionale x la super dia avendola ritenuta in contrasto con la normativa statale nel frattempo intervenuta (testo unico)
nelle altre regioni non so...
bye bye
..scusa, ma questo decreto è stato abrogato dal testo unico DPR 380/2001, per cui la DIA non basta x opere di ristrutturazione edilizia per la quale è necessario il permesso di costruire...no??
Inoltre metre ti scrivo mi sorge un altra domanda che mi ha lasciato un pò così....differenza tra concessione edilizia e permesso di costruire?
Inoltre metre ti scrivo mi sorge un altra domanda che mi ha lasciato un pò così....differenza tra concessione edilizia e permesso di costruire?
se non ho capito male la differenza sostanziale dovrebbe essere nella "ristrutturazione edilizia"....che nella legge 662/'96 (che ha introdotto la DIA) non ricadeva tra gli interventi, (così come definiti dalla l.457/'78) che era possibile eseguire con la DIA, poi la "ristrutturazione edilizia" è stata introdotta tra gli interventi eseguibili con DIA (da qui la definizione SUPERDIA), con la legge 443/2001, e quindi ritolta nel T.U.! Delli ti prego correggimi se sbaglio....sto x entrare in paranoia..lavoro e studio, studio e lavoro...che fatica diventare architetti!!
è un problema di tempi...
prima della legge obiettivo di lunardi si potevano fare interventi con la DIA (vedi tutto ciò che è contenuto alla lettera a...) OLTRE a quello la 443/2001 (e qui subentra il termine SUPER DIA) introduce la possibilità di fare interventi di cui alla lettere b(RISTRUTTURAZIONI compreso demolizione e ricostruzione), interventi da C.E. ma con piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, i SOPRALZI, gli AMPIAMENTI... etc di cui alla lettera d..
questa aggiunta di possibilità a introdotto il termine "super" per identificare il procedimento da adottare...
ovviamente, con il TESTO UNICO, la legge obiettivo viene inglobata, infatti, negli interventi realizzabili con DIA (vedi art. 22) reintrano le ristrutturazioni e le nuove costruzioni con piani attuativi già definiti...
claro??
bye bye
prima della legge obiettivo di lunardi si potevano fare interventi con la DIA (vedi tutto ciò che è contenuto alla lettera a...) OLTRE a quello la 443/2001 (e qui subentra il termine SUPER DIA) introduce la possibilità di fare interventi di cui alla lettere b(RISTRUTTURAZIONI compreso demolizione e ricostruzione), interventi da C.E. ma con piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, i SOPRALZI, gli AMPIAMENTI... etc di cui alla lettera d..
questa aggiunta di possibilità a introdotto il termine "super" per identificare il procedimento da adottare...
ovviamente, con il TESTO UNICO, la legge obiettivo viene inglobata, infatti, negli interventi realizzabili con DIA (vedi art. 22) reintrano le ristrutturazioni e le nuove costruzioni con piani attuativi già definiti...
claro??
bye bye
differenza PdiC con CE...
ti riporto quanto spiegato da un avvocato a un convegno di "presentazione" del testo unico:
"permesso di costruire è uguale alla concessione edilizia... cambia nome perchè:
- proprietà ha DIRITTO di costruire (non gli viene CONCESSO un diritto... è già suo)
- in Europa si chiama così..."
questo è quanto
bye bye
ti riporto quanto spiegato da un avvocato a un convegno di "presentazione" del testo unico:
"permesso di costruire è uguale alla concessione edilizia... cambia nome perchè:
- proprietà ha DIRITTO di costruire (non gli viene CONCESSO un diritto... è già suo)
- in Europa si chiama così..."
questo è quanto
bye bye
Ero anche io convinta che la distinzione stesse nel diritto di costruire, solo che avevo sentito dare una risposta molto lunga e mi ero impaurita!
quindi la SUPERDIA "amplia" le possibilità di intervento attraverso una DIA alla ristrutturazione edilizia?
O è una definizione riduttiva?
Grazie!
PS: Gilly dove fai l'esame?
O è una definizione riduttiva?
Grazie!
PS: Gilly dove fai l'esame?
...non ho letto attentamente le vostre precedenti risposte e non vorrei confonderVI/MI...io la direi così: la superdia è una normale procedura di dia che però viene eccezionalmente applicata in casi in cui la legge prevederebbe il Permesso di Costruire. La superdia è dunque "super" nell'eccezionalità dell'applicazione, non perché sia una procedura diversa dalla dia...tranne - credo - il fatto che è onerosa. Il Tu prevede la superdia ALTERNATIVAMENTE al permesso di costruire nei casi in cui esista ad esempio un piano attuativo di riferimento (che sia già tanto dettagliato quanto nel caso degli elaborati richiesti per il permesso di costruire).
Ultima cosa - e spero di non aver creato confusione - io ho studiato che la scelta terminologica "PERMESSO DI COSTRUIRE" sia stata finalizzata soprattutto a non creare confusioni con i termini precedentemente usati (licenza, concessione edilizia, autorizzazione). Aldilà delle sottigliette del diritto dello ius aedificandi connesso o meno alla proprietà), nella sostanza il permesso di costruire coincide con la vecchia concessione edilizia. Scusate se ho confuso le idee a qualcuno!!!
Ultima cosa - e spero di non aver creato confusione - io ho studiato che la scelta terminologica "PERMESSO DI COSTRUIRE" sia stata finalizzata soprattutto a non creare confusioni con i termini precedentemente usati (licenza, concessione edilizia, autorizzazione). Aldilà delle sottigliette del diritto dello ius aedificandi connesso o meno alla proprietà), nella sostanza il permesso di costruire coincide con la vecchia concessione edilizia. Scusate se ho confuso le idee a qualcuno!!!
francesca. sei stata chiarissima. Ma anche la DIA può essere ONEROSA? o sbaglio? grazie 1000
l'etichetta "super" non sta scritta da nessuna parte (almeno non nella legge)
ovvero... la legge obiettivo (443/2001) semplicemente AMPLIA i tipi di interventi realizzabili con la DIA... ma sempre DIA è... il fatto che subentrino interventi che sono onerosi o che sono "sostitutivi" della C.E.... non cambia il concetto... anche prima la DIA era DENUNCIA che sostituiva PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO da parte del comune...
cambia la sostanza nell'assunzione delle responsabilità: IO denuncio che eseguirò opere CONFORMI... mentre prima (o con il provvedimento autorizzativo) il COMUNE mi autorizza a eseguire un intervento che ha appurato essere conforme alla normativa (salvo sempre i diritti di terzi...)
il TESTO UNICO ha semplicemente confermato il passo fatto dalla legge 443/2001 per i tipi di interventi realizzabili con la DIA
non è una applicazione "eccezionale"... è una applicazione consentita dagli articoli di legge, prima dalla 443/2001 e poi dal T.U... nulla più
x francesca: discorso terminologia... io ho riportato il parere di un avvocato che è considerato uno dei massimi esperti in edilizia e urbanistica... non cambia nome solo per evitare confusioni... anche perchè precedente cambio nome (da licenza a concessione) era dovuto a cambio sostanziale... vedi bucalossi etc
le "sottigliezze" sono giusto le cose che piacciono tanto ai signori avvocati...
bye bye
ovvero... la legge obiettivo (443/2001) semplicemente AMPLIA i tipi di interventi realizzabili con la DIA... ma sempre DIA è... il fatto che subentrino interventi che sono onerosi o che sono "sostitutivi" della C.E.... non cambia il concetto... anche prima la DIA era DENUNCIA che sostituiva PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO da parte del comune...
cambia la sostanza nell'assunzione delle responsabilità: IO denuncio che eseguirò opere CONFORMI... mentre prima (o con il provvedimento autorizzativo) il COMUNE mi autorizza a eseguire un intervento che ha appurato essere conforme alla normativa (salvo sempre i diritti di terzi...)
il TESTO UNICO ha semplicemente confermato il passo fatto dalla legge 443/2001 per i tipi di interventi realizzabili con la DIA
non è una applicazione "eccezionale"... è una applicazione consentita dagli articoli di legge, prima dalla 443/2001 e poi dal T.U... nulla più
x francesca: discorso terminologia... io ho riportato il parere di un avvocato che è considerato uno dei massimi esperti in edilizia e urbanistica... non cambia nome solo per evitare confusioni... anche perchè precedente cambio nome (da licenza a concessione) era dovuto a cambio sostanziale... vedi bucalossi etc
le "sottigliezze" sono giusto le cose che piacciono tanto ai signori avvocati...
bye bye
Io ho riferito quanto ricordo di aver studiato per l'esame di stato sul Dalprato-Brioli. Vorrei chiarire che so bene che da "licenza" a "concessione" il cambiamento è stato sostanziale. non ho conoscenze sufficienti per parlare con completezza delle diverse attribuzioni alla proprietà del diritto di edificare (anche se quando il diritto veniva "concesso" era stato disgiunto dalla propietà...). quello che intendevo dire è quello che ho studiato, cioè che il legislatore ha operato ANCHE una chiarificazione lessicale, in quanto nell'uso comune si tendeva anche a confondere i termini (vedi concessione ed autorizzazione) per atti aventi sostenzialmente gli stessi contenuti. Con questo non pretendo di stare al passo con uno dei massimi esperti di edilizia ed urbanistica, che hai consultato tu.
"Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione".
GLi interventi di cui al comma 3 sono:
"In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati [...].
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli articoli di cui al comma 3 sono quelli che, secondo quanto ho studiato sul Dalprato-Brioli, sono soggetti a SUPER dia. Delli ha sottolineato una cosa giusta: il termine "SUPER"dia deriva soltanto da una definizione giornalistica, tanto impropria quanto però efficace...che in effetti è rimasta in uso anche se non è un termine "proprio".
Comunque io ho studiato che la dia "semplice" è generalmente gratuita. Questo è quello che ho capito io studiando. Ciao aiuto!
GLi interventi di cui al comma 3 sono:
"In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati [...].
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli articoli di cui al comma 3 sono quelli che, secondo quanto ho studiato sul Dalprato-Brioli, sono soggetti a SUPER dia. Delli ha sottolineato una cosa giusta: il termine "SUPER"dia deriva soltanto da una definizione giornalistica, tanto impropria quanto però efficace...che in effetti è rimasta in uso anche se non è un termine "proprio".
Comunque io ho studiato che la dia "semplice" è generalmente gratuita. Questo è quello che ho capito io studiando. Ciao aiuto!