Fedro : [post n° 55777]

Che incarichi ... trasparenti e proporzionali

Oggi mi è capitato di leggere l'ennesimo bando per progettazione di opera pubblica che non riesco a capire, o meglio, faccio finta di non riuscire a capire:
il comune di Pomezia fa un bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare (solo preliminare) per la realizzazione di una caserma per la guardia di finanza, il cui importo della parcella di progettazione (solo preliminare) già decurtata del 20% (L.155) è 68mila euro e rotti... già mi viene da chiedermi molte cose (tipo sulle motivazioni per cui la progettazione è solo preliminare, anche per un appalto integrato serve almeno un definitivo, e poi perchè per un importo così alto non è stato fatto un concorso di progettazione? le mie risposte ve le darò la prossima volta).
Arrivato infine a leggere le modalità di individuazione dell'affidatario dell'incarico leggo che il servizio di cui trattasi avverrà su base fiduciaria ai sense del''art. bla bla bla così come sostituito dall'art 24 comma 5 legge 62 del 2005 ... che i più curiosi scopriranno che è una recente legge che elimina gli incarichi fiduciari perchè anche la comunita europea ha detto che queste cose si vedono solo in italia.
Tutto ciò, pur raggiungendo a mio parere il paradosso, l'assurdo, nonchè il ridicolo, viene scritto da una pubblica amministrazione, e cosa vi scopro oltre a questo? che il sito dell'ordine degli architetti di roma pubblicizza questo bando sulla sua home page....
Che dire?
Scusate se sono stato prolisso, ma tanto ora sono rimasto senza parole.
pao :
La recente norma a cui fai riferimento, secondo i recenti commenti ed interpretazioni di giurisprudenza, si tradurebbe in una sola parola: gara ( anche se non si riesce ancora a capire come farla se tipo imprese di costruzione ecc.)
Risolto questo però ciò significherebbe apertura di un mercato vastissimo a tanti architetti giovani e non più, immagina cosa accadrebbe a tutti i vari monopolizzatori di comune ed enti pubblici.
Un paese moderno farebbe cosi...esempio....io sto fermo da 1 anno perchè per un mio permesso di costruire vogliono favori, inserimenti di altre persone insomma un macello.
Allora che faccio? potrei partecipare agli incarichi pubblici, ma al max posso solo sostare nel mio comune dalla mattina alla sera, farmi amico asssessore, funzionario ecc ecc quando in tutta italia migliaia di bandi escono annualmente.......invece se ci fosse una pubblica gara, guarda io sarei anche per il sorteggio, potrei lavorare autonomamente, leverei potere mafioso a politici e funzionari, potrei magari assumere dei collaboratori se voglio ampliarmi come studio, al max se voglio campare in apce cerco di prendere al max dei lavori per un 20.000 euro all'anno e lavoro contento e felice....chiedo tanto??? Potrei pensare di fare una gara in emila in campania in veneto dove capita....siamo o non siamo tutti abilitati alla professione ....che altro dobbiamo dimostrare????Questo compito di tutelarci spetterebba agli ordini ma sono solo altri centri di potere e distribuzione di incaichi ai direttivi.......sighhhhhhh
*Ste* :
Tempo fa un collega mi spiegò il motivo per cui non partecipava ai bandi per la progettazione di opere pubbliche indetti dai Comuni.
In pratica, riteneva che il vincitore fosse già deciso a priori (oppure una rosa di vincitori), per tutti gli altri la partecipazione era solo un costo in termini di tempo e di tavole prodotte.
Inoltre i Comuni, una volta liquidato il vincitore del preliminare, scelgono un progettista e direttore lavori interno all'ufficio tencico stesso per poter risparmiare e gestire in proprio gli incarichi alle imprese (il motivo è ovvio).
In breve, il comune dice: dammi una bella idea... che poi me la gestisco (in tutti i sensi) io!
:(((
Ronin :
Art 24 comma 5 legge 62/2005:
L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza".

L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

Qualcosa mi dice che in questo caso i principi (perlomeno di trasparenza) non sono stati rispettati per nulla...
Ci saranno gli estremi per una segnalazione all'autorità sui LLPP?
Ronin :
in quest'ultimo caso, siamo in presenza di una violazione bella e buona della legge merloni: per gli importi sotto i 100.000 euro è prevista la trattativa privata, che è cmq una forma di gara con un minimo di 5 ditte invitate.

Forse ti riferisci ai contratti di fornitura, ma non certo di esecuzione dei lavori (a meno che non si tratti di lavori in economia, nel cui caso però i limiti di applicazione sono piuttosto stringenti, in pratica il caso più significativo è la manutenzione di impianti o opere fino a 50.000 euro, art 88 del dpr 554)
Fedro :
E' vero che il progetto, come dice tanzi, è stato appositamento spezzettato in parti (prima solo il preliminare, poi solo il definitivo, e se hanno un po' di coraggio poi fanno pure l'appalto integrato) ma vorrei fare due precisazioni: per prima cosa questo "spezzettamento" è vietato dalla legge: DPR 554/99 art. 62 comma 10 "la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizi", seconda cosa, come ha riportato Ronin, gli incarichi fiduciari non esistono più, e al posto della "fiducia" viene usato il rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
Ci saranno gli estremi per una segnalazione all'autorità sui LLPP? Chi lo sa, quello che so è che bandi di questo tipo io li vedo tutti i giorni, ad un certo punto avevo cominciato anche ad archiviarli, ma ne stava uscendo fuori una collezione assai più brutta di qualsiasi collezione di francobolli.
Gli ordini, è vero, dovrebbero essere gli addetti a tutelarci, ma vi ho già detto dove ho visto pubblicizzato questo bando?
Buona giornata a tutti.
Ronin :
lo spezzettamento di cui parli, però, non si riferisce ai gradi del progetto, ma all'oggetto cioè all'opera (cioè se devo far progettare una strada lunga 100 km, non posso spezzarla in due tronconi da 50 per farla rientrare).
Fedro :
Se la legge dice che "la progettazione di un intervento" (non l'intervento) non può essere artificiosamente divisa al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento dei servizi, io intendo che la "progettazione" di un intervento (che per legge è composta da preliminare, definitivo ed esecutivo) non può essere artificiosamente divisa, ed inoltre mi sembra palese che ciò sia stato fatto per eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento dei servizi.
Non so se però c'è della giurisprudenza che già si è interessata del problema.
Ronin :
l'art 15 del regolamento dice che "i tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti"
l'art 16 della legge 109 dice "la progettazione si articola, nel rispetto (...) dei limiti di spesa prestabiliti, in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici"

Poichè si parla sia di suddivisione che di livelli successivi, lo "spezzatino" mi pare applicabile: la divisione artificiosa è del progetto prima di un pezzo e poi di un altro, non dei singoli gradi (la cosa mi pare giustificata anche nella sostanza, oltre che nella forma: perchè mai l'ente appaltante non dovrebbe garantirsi la possibilità di cambiare progettista, se il preliminare non lo soddisfa?)
Fedro :
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità (in questo caso non vedo l'assenza di soluzione di continuità)
Penso inoltre che nel caso l'amministrazione non sia soddisfatta di chi ha redatto il preliminare possa tranquillamente tutelarsi mettendo delle restrizioni nel bando per chi non soddisfa i requisiti del progetto o dei tempi stabiliti o quant'altro, e il tutto sarebbe senz'altro più trasparente.
Forse sono vere entrambe le interpretazione e poi dipende dalle vere giustificazioni che darebbe l'amministrazione di fronte ad una richiesta ufficiale. Di fatto, in questo caso speficico, mi sembra un progetto troppo grande per essere affidato fiduciariamente (tenendo poi conto che gli incarichi fiduciari non si possono più affidare).
Mi fa piacere comunque che c'è qualcun altro che si interessa al problema, ma credo che siamo troppo pochi e silenziosi per far per lo meno applicare la legge (che, per quanto soggetta ad intermpertazioni, esiste) con tutte le s.m.i.
Buon lavoro.
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