fra : [post n° 67621]

controsoffitto

Qualcuno sa dirmi se è vero che, nel caso di una sanatoria di opere interne, è vero che un soppalco non va dichiarato come abuso xchè, se non è in cemento armato, è da considerare come un arredo? io pensavo invece che, modificando l'altezza del locale, si dovesse dichiarare che è conforme al REC...
Grazie in anticipo
giò :
ciao ciao
Art. 38. (Soppalchi)
1. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
2. La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
3. Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m. 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.
4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme:
 le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto;
 la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m. 1,10 di altezza.
5. La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarità dell’aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l’integrazione con impianto di condizionamento munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d’Igiene.
6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al capo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza.
7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
8. Sono ammessi, senza essere computati nella S.l.p., soppalchi aventi profondità massima di cm. 180, fermi i requisiti di cui al presente articolo.
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