Margherita : [post n° 87509]

Progettazione impianti

Gentili colleghi,
mi è capitato di leggere i vostri post. Dal momento che anche io sono agli inizi vi chiederei un aiuto perchè ho un po' di confusione in testa sul DPR 447/1991. Devo iniziare la ristrutturazione di una civile abitazione nella quale andranno completamente rifatti tutti gli impianti. Secondo voi serve la progettazione degli impianti o solo il certificato di conformità finale? Normalmente quest'ultimo si consegna con la richiesta di agibilità, giusto? La casa è sui 120 mq. Vi ringrazio e scusate il mio ingresso già con "richieste" da novella..
delli :
sono soggetti a progetto (da dpr 380 che riprende l 46/90)
art. 110 - ex art 6 legge 46/90
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione

art 107 - ex art 1 co 1 legge 46/90
1. Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.

art 4 DPR 4547/1991 - Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la REDAZIONE DEL PROGETTO di cui all'art. 6 della legge E' OBBLIGATORIA PER L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEI SEGUENTI IMPIANTI:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto e' comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unita' immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

RIEPILOGO
verifica se non rientri in uno dei casi di esclusione del DPR(devi incrociare legge con decreto) solitamente in un appartamento "normale" non si fa il progetto ma solo la dichiarazione finale con la relazione dei materiali ma non so tu se hai qualche situazione particolare...
bye bye
Margherita :
Grazie mille!! sei stata molto precisa. Avevo già contattato un elettricista e abbiamo visto che non rientramo nei limiti in cui è necessaria la progettazione, vediamo cosa dirà la ditta installatrice dell'impianto termico.
ciao!
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