Guido : [post n° 92970]

Bagno disabili

Ciao a tutti sono alla ricerca di alcune conferme…devo realizzare una D.i.a. per trasformare un bagno normale in bagno per disabili (in prov di Mi) ma non sono convinto di alcune cose: 1)le porte devono avere luce netta di 80 cm? 2) la doccia o doccino è obbligatorio? 3) l’antibagno è obbligatorio, indipendentemente che sia un bagno per disabili, crearlo sempre anche se l’ingresso di questo bagno da su un corridoio?….Grazie.
Archila' :
Ti consiglio di visitare il sito progettarepertutti.org dove troverai informazioni utili sulla progettazione "ad utenza ampliata", compresi esempi di soluzioni alternative per bagni disabili anche in spazi minimi.
Nella sezione normativa scarica le "linee guida" della Regione Lazio che contengono numerosi schemi grafici interessanti relativi ai bagni.
Per quanto riguarda l'antibagno credo che non sia necessario se l'accesso avviene da un corridoio...
delli :
1_art. 8.1.1 DM 236/89 "La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce NETTA delle altre porte deve essere di almeno 75 cm"
2_l'antibagno è sempre obbligatorio (a meno che non sia un secondo bagno con accesso da una camera) e può essere anche un corridoio... l'importante è che ci sia una doppia porta tra bagno e altri locali di tipo "a" (secondo definizione del regolamento d'igiene)
bye bye
Ro :
Perchè a Milano alcuni professionisti sostengono che la porta dei bagni x disabili debba essere da 90 cm? C'è una normativa regionale più restrittiva? Grazie
delli :
vige anche la leggere regionale 6/89 che, in alcuni articoli, è più restrittiva... della 13 e dm 236
comunque, per le porte (allegato a lr 6/1989):

– le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;
– le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0.80

visto che la dimensione qui citata è quella della porta (ovvero LUCE architettonica) mentre, nel DM 236 la dimensione è NETTA (quindi al netto dello spessore della porta aperta... vedi schemi allegati al dm) si risolve così (incrociando i vari dati):
-la luce NETTA di 75 cm comporta una luce architettonica di 80 cm che verifica anche a luce architettonica di 80 cm chiesta dalla LR 6
idem per gli ingressi.... luce NETTA di 80 cm esige una luce architettonica da 85 cm (non proprio commerciale...) ma si mette porta da 90 cm per rispettare anche la legge regionale (e non spendere un extra per una porta con misura non usuale)
bye bye

delli :
la porta dei bagni per disabili veniva richiesta da 90 cm nei casi di interventi in edifici pubblici... ora però il dm (se non ricordo male 503/96) è stato abrogato e sostituito dal dm 236 quindi... porta bagno 80 cm... chiunque sostiene il contrario sbaglia (salvo regioni con altre indicazioni specifiche)

per la lombardia:
www.oopp.regione.lombardia.it/BarriereArchitettoniche.htm

bye bye
Guido :
comunque ti consiglio sempre di consultare un regolamento edilizio della tua città e il regolamento di igiene della asl. lì sopra trovi tutto. appoggio quanto detto sopra comunque.
Ro :
Esaurientissima!
Grazie
Guido :
Grazie a tutti....!
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.