olivolis : [post n° 97502]

legge tognoli 122/89

ho progettato un autorimessa interrata ai sensi della tognoli; il tecnico del comunale mi ha fatto presente che la tognoli si può applicare solo per fabbricati costruiti antecedentemente al 1989; Leggendo e rileggendo la legge e varie sentenze non ho ritrovato riscontro su quanto sostenuto dal tecnico, anzi: la tognoli è applicabile ad edifici già esistenti, volti ad adeguare il fabricato esistente, tenendo conto della dotazione dei parcheggio esistente; Vorrei un parere Vostro ed al limite qualcosa di concreto per dimostrare ciò che sostengo(se effettivamente sono nella ragione)
Ronin :
e la regola tecnica specifica (dm 2 2 86)?
delli :
www.google.it/search?hl=it&q=parcheggi+pertinenziali&meta=
comunque, semmai, la tognoli si applica per gli edifici costruiti DOPO il 1989 (nuovi edifici) e non "antecendenti" come hai scritto tu...
bye bye
olivolis :
sono un professionista, ho presentato una DIA in comune per la realizzazione di un autorimessa interrata ai sensi della 122/89; l'edificio oggetto della pertinenza è del 1998; il tenico mi ha fatto notare che l'articolo 9 della tognoli si riferisce a edifici costruiti antecedentemente la legge e che quindi l'autorimessa ai sensi della tognoli non è fattibile;
Secondo il mio modo di vedere ed interpretare la legge ed in particolare l'art 9, è riferito ad edifici esistenti ma non necessariamente antecedenti al 1989; Spero di avere chiarito; attendo delucidazioni da qualche esperto
delli :
io facevo riferimento all'art. 2 comma2:
2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle NUOVE costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».
invece art. 9:
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato ...
e non specifica se gli edifici devono essere antecedenti al 1989...
in sostanza: dal 1989 in poi devo reperire 1/10 nelle nuove costruzioni (anziche 1/20 della 1150) mentre per gli edifici esistenti (quindi costruiti prima del 1989 e con park inferiori a quelli della 122) posso, in ogni momento, realizzare parcheggi PERTINENZIALI... mi sembra che la legge sia abbastanza chiara e, nei vari link trovati con google c'è sicuramente qualche chiarimento o sentenza...
anche qui dovrebbe esserci qualcosa:
www.bosettiegatti.com/o_quesitiedil.htm -> 022 - 029 - 031 - 103
bye bye
olivolis :
grazie per la risposta;
la legge l'ho letta pure io e pure varie sentenze, e anche a me sembra chiara; ma il tecnico ha la cappa dura;
vorrei qualcosa che dimostrasse oltre ogni dubbio che sono nella ragione;
delli :
a mio avviso il ragionamento è così:
se io ho un edificio del 1995 (esempio) dovrei già avere i parcheggi pertinenziali ai sensi art. 2 L 122 quindi, a rigor di logica, non posso fare parcheggi pertinenziali come da art. 9... perchè già li ho reperiti e pertinenzializzati... ergo: posso realizzare parcheggi pertinenziali come da art. 9 solo per edifici antecedenti al 1989...
bye bye
olivolis :
ho già letto una sentenza che praticamente dice che la legge deve si garantire lo stadandar minimo ma deve garantire altresì l'eventuale fabisogno generato nel tempo non a seguito di interventi di modificazione dell'edificio;
olivolis :
questo è quanto affermato in una lezione della scuola di notariato della lombardia:
"Data di creazione del bene principale
La legge Tognoli non lascia dubbi sul fatto che allorquando si realizza il parcheggio, il bene principale cui il posto auto è asservito debba esistere: “i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati” (così art. 9, 1° comma nel suo esordio). La norma, insomma, presuppone che prima della realizzazione del parcheggio esista già una costruzione, sia essa unità abitativa, sia essa unità commerciale.
La norma non stabilisce altro e, soprattutto, non prevede quando sia avvenuta la costruzione del bene principale. Tuttavia un’opinione dottrinale (BRACCIO, in I contratti, 1999, 555; LUMINOSO, in Contratto e impresa, 1990, pag. 102) afferma che la costruzione deve essere avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge Tognoli; o, meglio, che la norma presuppone che la concessione edilizia relativa alla costruzione sia stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della legge Tognoli, cioè prima del 7 aprile 1989. La giustificazione di questa affermazione la si ricava, secondo questa opinione, dalla considerazione che gli edifici costruiti dopo la legge Tognoli nascono già forniti di parcheggio per effetto della legge ponte.
Invero questa affermazione non appare convincente, in primo luogo perché il parcheggio potrebbe costituire esigenza insorta dopo la costruzione del fabbricato o esigenza ulteriore rispetto ai posti auto realizzati con la legge ponte e non vi sarebbe motivo per non soddisfare queste esigenze.
In secondo luogo, così ragionando si dimentica di considerare che la legge Tognoli è entrata in vigore nel 1989, mentre la legge ponte è entrata in vigore nel 1967, per cui se la legge Tognoli si applica a costruzioni avvenute in tutto questo arco di tempo, inevitabilmente concerne costruzioni che avrebbero dovuto già essere caratterizzate dall’esistenza di parcheggi ponte. E non si vede perché la legge Tognoli debba applicarsi alle costruzioni anteriori al 1989 che, pur essendovi tenute, non siano state dotate di parcheggi ponte o ne siano state dotate in misura insufficiente e non debba invece applicarsi ad analoga situazione verificatasi per fabbricati realizzati successivamente al 1989.
La verità è che il piano operativo della legge Tognoli si esplica su un orizzonte diverso da quello preso in considerazione dalla legge ponte e copre certamente qualsiasi fabbisogno di parcheggio, lasciato alla libertà d’iniziativa del privato, con un solo limite: la costruzione, l’unità immobiliare cui il parcheggio deve essere asservito deve già esistere.
In definitiva, qualunque sia la data della costruzione che rappresenta il bene principale, comunque sia stato soddisfatto a favore di questa il problema degli spazi a parcheggio, la legge Tognoli sembra consentire un ulteriore intervento, per realizzare, in aggiunta a quelli esistenti, altro parcheggio con i benefici della legge Tognoli."

www.scuoladinotariatodellalombardia.org/Documenti/Nona%20lezione.doc
Se qualcuno ha altre notizie mi faccia sapere.
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.