alba : [post n° 98092]

tesserini di riconoscimento

...che ne sapete? Io sono il committente: devo fare anche io il tesserino?
E se porto in cantiere con me un geometra che collabora con me, deve avere il tesserino?
La legge non specifica quali dati devo inserire...
qualcuno ne sa qualcosa?
Ho paura che in questi giorni io sia una "fuori legge"
Guido :
DAL 1° OTTOBRE OBBLIGATORI I TESSERINI DI RICONOSCIMENTO IN CANTIERE

La Legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione del D.L. Bersani) introduce, all' art. 36 bis, misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 36 bis, a decorrere dal 1° ottobre 2006, nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro dovranno munire il personale occupato di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi (che devono provvedervi per proprio conto), sono tenuti ad esporre il tesserino.

Se il datore di lavoro non provvede a fornire ai lavoratori il citato tesserino di riconoscimento incorre in una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (per ciascun lavoratore).

Se il lavoratore, munito della tessera di riconoscimento, non provvede ad esporla incorre in una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

Chi ha meno di 10 dipendenti ha la possibilità di evitare il tesserino se provvede a tenere un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro in cui annotare quotidianamente i nomi degli addetti presenti in cantiere.

Il medesimo art. 36 bis prevede inoltre:

che i datori di lavoro comunichino (art. 9-bis D.L. 510/1996) le nuove assunzioni il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa; l’inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori in nero.
lorenzo :
questa non la sapevo...
ma vale solo per i lavoratori e non per i tecnici...
Noi abbiamo già il nostro di tesserino, giusto?
Guido :
Ma il nostro tesserino di appartenenza all''Ordine ha valore come documento/pass sui cantieri o no?
delli :
da come ho capito io vale solo per i lavoratori delle imprese (oltre 10 dipendenti) e artigiani... non mi pare sia richiesto anche per i tecnici tipo la DL...
bye bye
Guido :
proprio ieri sono passato un minuto in un cantiere dove ho seguito la progettazione con dei colleghi e mi hanno fatto problemi per il tesserino che non avevo, le scarpe e il casco. e che cazz...
pippi :
I datori di lavoro che operano all'interno dei cantieri edili e che impiegano più da 10 dipendenti devono munire il personale occupato si apposito tesserino di riconoscimento.
Se i dipendenti sono meno di 10 (ossia, nove al massimo) è sufficiente annotarne i dati su un registro di cantiere

L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, che devono provvedervi per proprio conto.

I chiarimenti operativi alle novità introdotte dall'art. 36-bis del decreto bersani sono stati forniti dal ministero del alvoro con la circolare n. 29 del 28 settembre
Ciao
desnip :
ma per "datore di lavoro" si intende solo il titolare dell'impresa o anche il committente?
Perchè qui a Napoli non è che si mettano paura di tenere i lavoratori senza tesserino o registro (tra l'altro dichiareranno tutti meno di 10 dipendenti). Però se si spiega al committente che se i lavoratori non sono in regola, si paga una bella multa, magari si riesce ad ottenere una maggiore regolarità in cantiere...
desnip :
ma il nostro tesserino dell'ordine serve a qualche cosa?
Guido :
penso che serva a ricordare che bisogna pagare la tassa annuale all'Ordine...
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.