Il Decreto Sviluppo tenta il rilancio dell'edilizia privata togliendo regole

Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella seduta del 5 maggio, una serie di provvedimenti che - si dichiara - hanno l'intento di rilanciare lo sviluppo del Paese. Il "pacchetto" di misure «a costo quasi zero» - in via di pubblicazione sulla GU - è ambiziosamente battezzato "Decreto Sviluppo", ma, nei suoi contenuti nessuna riforma ampia e sistematica per i diversi ambiti trattati, e, nemmeno per il settore dell'edilizia privata.

Se per la materia appalti si apportano numerose variazioni al Codice dei Contratti al fine di velocizzare le gare e facilitare la partecipazione delle PMI, per l'edilizia privata i provvedimenti sono poco convincenti in relazione ad un'idea di rilancio del settore e quasi esclusivamente indirizzati alla deregolamentazione.

Tra i provvedimenti per l'edilizia privata: un "Piano città" - volto ad incentivare interventi in aree degradate - e l'introduzione del silenzio-assenso nella procedura di autorizzazione del Permesso di Costruire. Infine, per la SCIA edilizia, chiarimenti che ricalcano note esplicative già dibattute e per niente utili a dipanare i numerosi dubbi applicativi emersi, ed un rischioso abbattimento dei tempi di verifica ex post, secondo scadenze difficilmente gestibili dalle nostre amministrazioni.

Aggiornamento del 25 maggio 2011
Il Decreto - Legge (n.70 del 13 maggio 2011) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 110 del 13-5-2011). Sul sito www.normattiva.it il testo integrale.

Aggiornamento del 18 luglio 2011
Il Decreto Sviluppo è convertito in legge. Prolungata la validità dei Piani Particolareggiati. Pubblicata in G.U. la legge di conversione del Decreto. Per il capitolo "Costruzioni private", novità sui tempi di validità dei Piani Particolareggiati ed eliminata la possibilità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo senza ricorso alla gara.

Dal "Piano Casa" al "Piano Città"

Il provvedimento, riconosciuto come un "Piano Casa" allargato all'ambito urbano e dunque battezzato "Piano Città", intende promuovere la riqualificazione delle aree degradate, incentivando la demolizione e ricostruzione tramite premi che contemplano: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o in aree diverse; l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti".

Tali misure saranno completamente operative 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, qualora le Regioni non abbiano approvato diverse e specifiche disposizioni. Ed allora, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali si dovrà riconoscere a chi demolirà in aree degradate, misure premiali diversificate per destinazione d'uso: un aumento di volume fino al 20% se si è intervenuti su residenze o un incremento fino al 10% della superficie coperta se la demolizione ha interessato un edificio a diversa destinazione.

A riguardo netta e decisa la posizione da parte dell'INU che denuncia uno sconfinamento nelle competenze regionali, sottolineando, inoltre, in maniera critica: «la rozzezza culturale e disciplinare con cui è trattata una problematica delicatissima, che riguarda le modalità di riqualificazione urbana che non possono essere ridotte alla presenza di "destinazioni tra loro compatibili" e di modiche alla sagoma degli edifici per una "armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti».

In effetti si sottolinea - a titolo esemplificativo - come nel testo l'eterogeneità delle funzioni venga elencata trai i caratteri negativi riconoscibili nelle aree urbane degradate.

Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire: il silenzio-assenso

La maggiore novità per la procedura per il rilascio del PdC è l'introduzione del silenzio-assenso: se nei termini indicati (90 giorni o 150 per le città con più di 100.000 abitanti), il Dirigente o Responsabile d'Ufficio non oppone motivato diniego, la pratica deve ritenersi autorizzata. Per i tempi di risposta: unica variazione nella scadenza data al Responsabile dell'Ufficio o Dirigente, che entro 30 giorni (attualmente 15) dalla proposta formulata dal Responsabile del Procedimento deve adottare il provvedimento finale.

Eccezioni all'applicazione del silenzio-assenso si hanno in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico e culturale. Sia che questo competa al Comune o ad altra amministrazione, quando il parere reso è negativo, se il Responsabile d'Ufficio adotta il provvedimento finale oltre i termini legislativi o se questo non viene formulato, si forma silenzio-rifiuto.

Ma cosa accade se l'autorità preposta alla tutela non formula alcun parere nei termini stabiliti? Su questo punto il Decreto non è chiaro, o meglio non dà risposta esplicita. C'è da chiedersi se scatti il silenzio-assenso. Sembrerebbe che sia da escludersi data l'affermazione introduttiva al provvedimento (art.5, co.1) secondo cui il silenzio-assenso non si applica ai casi in cui sussiste vincolo ambientale, paesaggistico e culturale.

La SCIA edilizia e l'impresa in un giorno

Nessun chiarimento aggiuntivo rispetto alle note esplicative dello scorso settembre emanate dal Ministero della Semplificazione. Viene ribadito che la SCIA si applica in campo edilizio in sostituzione della DIA, ma non può estendersi alla cosiddetta "Super DIA", né può sostituirsi alle autorizzazioni e nulla osta da acquisire per edifici o aree sottoposte a vincolo.

La necessità di coordinamento dell'istituto della SCIA con il T.U. edilizia ancora una volta viene disattesa. Dunque, nessun passo in avanti per sciogliere i numerosi dubbi interpretativi ed applicativi, né per colmare le lacune normative.

Vengono, però, abbattuti i tempi previsti per l'esercizio dei poteri repressivi. Il passo in avanti è a favore della deregolamentazione: in caso di inadempienza da parte del richiedente, l'amministrazione vedrebbe ridursi da 60 a 30 giorni il tempo utile per adottare provvedimenti motivati, dopodiché l'azione sarà possibile solo in caso di "pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale". Il dubbio è che un controllo ex post in tempi così brevi difficilmente possa essere gestito dalle nostre amministrazioni, con conseguenze facilmente immaginabili.

Nella stessa direzione anche la possibilità di autorizzare le nuove imprese tramite SCIA presentata a mezzo posta con raccomandata corredata da avviso di ricevimento. In questo caso la presentazione della richiesta coincide con la ricezione della documentazione da parte dell'ufficio competente, in seguito alla quale l'interessato può iniziare l'attività. Un meccanismo in cui viene a cadere anche il controllo formale delle attestazioni e degli altri elaborati da parte del SUAP.

di Mariagrazia Barletta architetto

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