Nuovo regime dei contribuenti minimi 2012. Chi ne beneficia e chi no.

La manovra finanziaria appena approvata ha modificato pesantemente i due regimi fiscali agevolati previsti da due governi precedenti: il Regime dei Contribuenti minimi e il Regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o professionali.

Il nuovo Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel corso del suo iter approvativo si è perso per strada il sostegno a quei lavoratori in mobilità (?) e alla maggior parte di coloro che avevano optato per il regime dei contribuenti minimi perché al di sotto di quella soglia di reddito che ormai contraddistingue chi è davvero imprenditore o libero professionista da chi ha una partita IVA per poter essere pagato in modo semplice e non avere troppe spese.

Ha mantenuto invece il vantaggio consistente per quei giovani che intraprendono una nuova attività. Una tassazione al 5% farà molto comodo a chi inizia, e forse creerà l'ennesimo squilibrio fra chi avrà diritto allo sgravio e coloro che invece le tasse le pagano per intero. Più conveniente del 5% c'è rimasto solo il lavoro nero, ma non si corrono rischi.

vedi anche
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Aggiornamento del 23 dicembre 2011

Proviamo a rispondere ad alcuni dubbi che sono stati espressi in questi giorni, facendo degli esempi.

1. Ho iniziato la mia attività nel 2009, ed ho optato per il regime dei contribuenti minimi. Per quanto tempo potrò usufruire dell'agevolazione del 5%?

Fino al 2013 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oppure fino al compimento dei 35° anno di età. E fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al precedente regime dei Contribuenti minimi.

Così riporta l'art. 1, comma 1: "... a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età."

2. Ho iniziato la mia attività nel 2007, ed ho optato nel 2008 per il regime dei contribuenti minimi. Per quanto tempo potrò usufruire delle agevolazioni?

Fino alla fine del 2011. Dal 2012 si iniziano a pagare le tasse e l'IVA come nel regime ordinario e si è soggetti alla congruità agli studi di settore. Si mantiene però l'esenzione dall'IRAP, nessun obbligo di tenuta di registri e scritture contabili, mentre l'IVA si può pagare una volta l'anno. Si tratta di un regime speciale, a metà fra il regime ordinario e i vecchi minimi.

Art. 1 comma 3: "... Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare [...] i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Negli anni scorsi ho aperto una partita IVA di disegnatore. Voglio chiuderla e aprire una partita IVA di architetto. Posso aderire al nuovo regime fiscale di vantaggio?

Secondo noi non è possibile aderire a nessuno dei regimi fiscali agevolati. Lo dice l'art. 27 comma 2 lettera a): "... Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;"

3. Devo aprire la mia prima partita IVA come architetto. Posso aderire a un regime agevolato?

Sì. Ed è molto conveniente aderire al nuovo regime che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. Se non si può aspettare al prossimo anno, conviene aderire oggi al "vecchio" regime dei contribuenti minimi e dal prossimo anno usufruire delle agevolazioni del nuovo regime.

4. Ho aperto nel 2009 una partita IVA con il Regime fiscale agevolato per nuove iniziative. Posso aderire al nuovo regime agevolato?

Probabilmente sì, ma non è stato espressamente previsto dalla norma. Bisognerà aspettare delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 1 dell'art.27 recita in questo modo: "Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi". Sembrerebbe quindi che tutti i regimi forfettari vengano riformati da questa nuova norma. Ma nel testo successivo non risulta alcuna esplicita abrogazione o modifica del regime previsto dall'art. 13 della legge 388 del 23/12/2000. Quindi il dubbio resta.

C'è da dire però che questo nuovo provvedimento ricalca molte delle caratteristiche del Regime delle nuove iniziative di cui sembra una versione molto più conveniente, portando dal 10 al 5% l'aliquota Irpef e da 3 a 5 anni il periodo in cui è possibile aderire.

L'ipotesi è che come previsto dal comma 6: - "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti." - nei prossimi mesi verrà fatta maggiore chiarezza anche su questo punto.

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