Conferenza di servizi semplificata: cosa cambia con il nuovo decreto

Le nuove regole in vigore dal 28 luglio

Massimo 45 giorni per chiudere i lavori, o 90 se sono coinvolti interessi "sensibili". Di regola si comunica in via telematica, mentre le riunioni attorno ad un tavolo sono lasciate solo ai casi più complessi. La conferenza semplificata si intreccia con la nuova SCIA, alleggerendo le procedure e assicurando certezza dei tempi. 

Le nuove regole, pubblicate in Gazzetta ufficiale, saranno in vigore dal 28 luglio.

Il nuovo decreto legislativo (DLgs 127 del 2016) cambia le regole della conferenza di servizi, riscrivendo i relativi articoli della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990).

Vengono introdotte la conferenza di servizi semplificata, che non prevede riunioni fisiche, ma solo l'invio dei documenti per via telematica, e la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessario, ossia nei casi più complessi.

Per approfondire:
Conferenza di servizi e VIA: l'ok all'attività e il via libera ambientale arrivano in un'unica mossa

La conferenza decisoria diventa semplificata e telematica

Quando la conclusione di un procedimento richiede l'acquisizione di pareri, intese o nulla osta (conferenza decisoria) l'amministrazione procedente deve per forza indire una conferenza di servizi.

Viene cancellata la previsione secondo la quale l'attivazione della conferenza di servizi scatta solo se, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di atti di consenso, l'ente competente, interpellato dall'amministrazione procedente, non fornisce risposta, oppure esprime il suo dissenso.

Conferenza semplificata asincrona

Di regola la conferenza decisoria segue la modalità semplificata e asincrona, che non prevede una riunione con presenza fisica dei partecipanti, ma solo comunicazioni telematiche tra gli enti interessati.

Il termine per l'indizione della conferenza semplificata è di cinque giorni, che decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è di iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda.

È l'amministrazione procedente che comunica il termine - non superiore a quindici giorni - entro il quale gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti o integrazioni di documenti, se questi non sono già in possesso della PA.

Le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere nei tempi decisi dall'amministrazione procedente, che non possono superare i 45 giorni. Termine che viene raddoppiato nel caso alla conferenza partecipino anche enti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale dei beni culturali o della salute dei cittadini.

Il dissenso e l'assenso vanno motivati e le condizioni per il superamento di un eventuale dissenso vanno precisate in modo «chiaro e analitico», afferma il Dlgs. Le determinazioni che non rispettino i requisiti previsti dalla legge, o che non arrivino nei tempi fissati, equivalgono ad «assenso senza condizioni», ad eccezione, però - precisa la legge - dei casi in cui la normativa Ue prescriva l'adozione di provvedimenti espressi.

Scaduto il termine di 45 giorni (o 90 giorni nel caso siano "toccati" interessi sensibili), entro i successivi 5 giorni lavorativi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sarà positiva se gli atti acquisiti sono tutti di assenso incondizionato e negativa nel caso siano arrivati dissensi non superabili. In caso contrario, se le risposte non equivalgono ad un sì o ad un no secchi, ossia se non sono univoche, l'amministrazione procedente dovrà convocare una conferenza simultanea e la riunione alla quale partecipano gli enti interessati dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza (45 o 90 giorni) entro la quale le amministrazioni coinvolte sono tenute a dare la propria risposta.

La conferenza di servizi simultanea riservata ai casi più complessi

Nei casi più complessi si può ricorrere alla conferenza di servizi cosiddetta simultanea, che prevede una riunione dei partecipanti attraverso la loro presenza fisica o in via telematica. Potrà prendere, dunque, la forma di una riunione tradizionale con presenza simultanea degli interessati oppure avvalersi delle nuove tecnologie informatiche disponibili, dando vita ad una teleconferenza. L'amministrazione procedente comunica agli enti coinvolti le informazioni di base relative alla conferenza e nei successivi 45 giorni deve svolgersi la riunione. I lavori della conferenza simultanea devono concludersi entro 45 giorni dalla data di riunione (entro 90 giorni se sono coinvolti enti per la tutela del paesaggio, dei beni culturali e della salute dei cittadini).

La partecipazione di ciascuna amministrazione alla riunione avviene tramite un unico rappresentante. E, grande novità: sarà un unico rappresentate, ossia un unico soggetto ad esprimere il parere dell'insieme delle amministrazioni statali coinvolte. Il rappresentante unico viene nominato, anche preventivamente per determinate materie, dal presidente del Consiglio dei ministri, oppure dal Prefetto per le amministrazioni periferiche.

Conclusi i lavori, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, in base alle «posizioni prevalenti» espresse dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti.

di Mariagrazia Barletta

IL DOCUMENTO

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.162 del 1372016)

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: