Ecobonus 2020: ecco come sarà a partire dal 1° gennaio con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio

Differimento in vista per il "green-bonus" con il Milleproroghe di fine anno

La Manovra 2020 proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) - nella misura del 65 per cento - per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus).

Niente proroga per il green-bonus in Manovra, ma a provvedere al differimento è il Milleproroghe licenziato lo scorso sabato in Consiglio dei ministri con la formula "salvo intese". Dunque anche la detrazione del 36 per cento volta ad incentivare il rinverdimento di tetti, balconi e altre pertinenze di abitazioni, dovrebbe essere attiva per tutto il 2020.

Confermata anche la scadenza al 2021 per il maxi-incentivo del 70 e 75 per cento per la riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali. La legge di Bilancio 2020 rivisita profondamente anche il meccanismo dello sconto in fattura che resta in vita solo per «gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro» (per approfondire si rimanda all'articolo: Ecobonus: sconto in fattura solo per lavori dai 200mila euro in su).

Nel tempo gli interventi volti a rendere meno energivori edifici e abitazioni sono stati differenziati dal legislatore associandovi detrazioni di diversa entità, sulle quali la Manovra 2020 è intervenuta. Vediamo allora quali sono gli interventi ammessi allo sgravio e quale la corrispondente detrazione spettante nel 2020.

Gli interventi che beneficiano dell'aliquota al 65 per cento

Continuano a beneficiare della detrazione del 65 per cento per tutto il 2020 gli interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli di coibentazione dell'involucro opaco (come ad esempio l'applicazione del cosiddetto "cappotto termico"). Beneficiano della detrazione del 65 per cento (in questo caso fino al 2021) i lavori sulle parti comuni dei condomìni o che interessano tutti gli immobili dell'edificio condominiale.

La detrazione si applica nella misura del 65 per cento anche agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Bonus del 65 per cento anche per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Viene mantenuta nella misura del 65 per cento, fino al 31 dicembre 2020, anche la detrazione prevista per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Il valore massimo della detrazione resta pari a 100mila euro. Per poter beneficiare del bonus "micro-cogeneratori" gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

Rientrano nella detrazione al 65 per cento anche i sistemi di building automation.

Gli interventi con detrazione al 50 per cento

Godono della detrazione al 50 per cento gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi. Aliquota al 50 per cento anche per le schermature solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione. Se il rinnovamento dell'impianto non rispetta tale requisito non si ha accesso all'agevolazione. Se, però, all'impianto dotato di caldaia a condensazione, di efficienza pari almeno alla classe A, si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti, allora la detrazione sale al 65 per cento.

La detrazione nella misura del 50 per cento si applica inoltre alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Maxi-bonus del 70 e 75 per cento

Viene confermata fino a tutto il 2021 la detrazione del 65 per cento per interventi applicati alle parti comuni dei condomini o all'intero stabile condominiale, con la possibilità di riuscire a detrarre anche il 70 e 75 per cento della spesa se si rispettano determinate condizioni.

La detrazione può arrivare infatti fino al 70 per cento se ad essere interessata è una quota consistente dell'involucro edilizio, ossia non inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso. Si arriva a detrarre fino al 75 per cento delle spese nel caso in cui gli interventi sulle parti comuni, finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, «conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».

Per le detrazioni del 70 e 75 per cento, il tetto di spesa è pari a 40mila euro moltiplicati per il numero di appartamenti che compongono il condominio interessato dai lavori di efficientamento.

Detrazione dell'80 e 85 per cento

Per gli interventi condominiali resta, fino al 2021, la possibilità di elevare la percentuale di spesa da portare in detrazione se alla riqualificazione energetica si associa la riduzione del rischio sismico.

Quando gli interventi sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione dell'80 per cento se i lavori determinano il passaggio alla classe di rischio sismico immediatamente inferiore. Se  il rischio sismico si riduce di almeno due classi, allora il bonus sale all'85 per cento. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Green bonus al 36 per cento

Se quanto previsto nel Milleproroghe sarà confermato, la detrazione del 36 per cento continuerà ad applicarsi alle spese sostenute per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Gli interventi ammessi all'incentivo sono diverso tipo, quali: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Salvo colpi di scena, il tetto di spesa resta pari a 5mila euro. Tale soglia va considerata per ciascuna unità immobiliare, che, per usufruire dell'incentivo, deve essere ad uso abitativo. Le spese devono essere documentate e sostenute da chi possiede o detiene l'immobile. Nel caso di interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni, la detrazione spetta fino ad un importo massimo di 5mila euro per appartamento. Nei limiti dei 5mila euro devono intendersi ricomprese anche le connesse spese di progettazione e di manutenzione. 

Sia che si tratti di interventi realizzati sulle pertinenze di un appartamento che di rinverdimento di parti comuni di edifici condominiali, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Inoltre, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

di Mariagrazia Barletta

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