Dl Sicurezza energetica, permessi di costruire: proroga di 30 mesi dei termini di inizio e fine lavori

Slittamenti di termini anche per le Scia, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e le convenzioni di lottizzazione

di Mariagrazia Barletta

Rinvio di complessivi 30 mesi per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024. A stabilirlo è un emendamento al Dl Sicurezza energetica approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera che stanno concludendo l'esame del provvedimento atteso in Aula mercoledì 24 prima dell'approdo (blindato) al Senato che deve convertirlo entro il 7 febbraio.

L'emendamento agisce sul Dl Ucraina (Dl 21 del 2022) che aveva prorogato di un anno i termini di alcune autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Rinvii giustificati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei prezzi che hanno interessato i cantieri. Quei rinvii erano stati poi raddoppiati dal Milleproroghe di fine 2022, che li aveva portati a due anni.

Ora il Dl Sicurezza energetica (Dl 181 del 2023) introduce una proroga di ulteriori sei mesi, portando il differimento a 30 mesi complessivi. Proroga che non riguarda più i permessi di costruire rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2023. Questa data viene, infatti, allontanata nel tempo di ulteriori sei mesi e fissata al 30 giugno 2024.

Permessi di costruire 

Dunque risultano differiti di 30 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 15 del Tu Edilizia, Dpr 380 del 2001) per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024.

Ciò vale a condizione che tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Rinvio anche per Scia, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

Lo stesso rinvio di 30 mesi si applica anche ai termini delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell'art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020. Beneficiano dell'ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l'emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Slittamento anche per le convenzioni di lottizzazione

Infine, sono differiti di 30 mesi anche il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

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