Bonus 75% barriere architettoniche 2024, quali regole dopo l'ultimo "Salva spese"

di Mariagrazia Barletta

L'ulteriore giro di vite impresso dal cosiddetto Dl "Salva spese" (decreto 39 del 2024) ai meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura colpisce anche il bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il decreto - approvato dal Consiglio dei ministri poco prima di Pasqua e ora all'esame della Commissione Finanze al Senato per la conversione in legge - è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti che hanno sottratto un bel po' dell'appeal di cui in origine godeva l'incentivo che era nato comprendendo un'ampia gamma di interventi, tra cui anche la sostituzione degli infissi.

Per effetto dei decreti e delle leggi che si sono susseguiti il bonus barriere è cambiato molto, a partire dallo sfoltimento dell'elenco degli interventi incentivati. Il bonus al 75% ora vale esclusivamente per: «scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici». Significa che restano fuori dallo sconto, ad esempio, gli infissi esterni.

La detrazione, così come concepita in origine, aveva assunto un'applicazione molto ampia, andando ad includere interventi su edifici esistenti, sia sulle parti comuni che nelle singole unità immobiliari e diverse categorie di lavori, quali, ad esempio: la sostituzione di finiture, compresi gli infissi esterni, le porte, i pavimenti e i terminali degli impianti; il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni e impianti di ascensori).

Indispensabile rispettare i criteri del Dm 236 del 1989

Restano fermi alcuni requisiti fissati sin dalla nascita della detrazione: vale sempre la regola generale secondo cui il beneficio si applica solo se gli interventi, realizzati su edifici esistenti, rispettano i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 236 - come sancito dal Dl 212 del 2023 - deve «risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati». Sempre per effetto di tale decreto, la detrazione al 75% non si applica più agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Stretta per cessioni e sconto in fattura

Per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023 sono entrate in gioco alcune restrizioni. Dal 1° gennaio 2024 possono optare per lo sconto o per la cessione i condomìni per lavori sulle parti comuni, purché l'edificio abbia prevalente destinazione residenziale, nonché le villette e gli appartamenti, purché si tratti di abitazioni principali e il contribuente che intende beneficiare della detrazione abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Limite, che, però, ai fini della cessione o dello sconto in fattura non va considerato se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata. Tale reddito-soglia si calcola secondo il meccanismo già previsto dal Fondo indigenti, ossia va considerato cosiddetto «quoziente familiare», che tiene conto dei redditi complessivi e del numero di componenti del nucleo familiare.

Tali regole sono state modificate con il Dl 39 del 2024, che ha messo un punto alla possibilità di usufruire dello sconto in fattura e delle cessioni anche per il bonus barriere al 75%. Con quest'ultima misura si è deciso che per le spese successive al 30 marzo 2024 i condomini, le villette e gli appartamenti possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, alle condizioni sopra descritte, solo se al 29 marzo 2024 sia stato già richiesto il titolo abilitativo, se dovuto, oppure se siano già iniziati i lavori.

Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati e non occorra per essi la presentazione di un titolo abilitativo, le possibilità di opzione sono salve se al 29 marzo 2024 risulti già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Invariato il limite di spesa

Nonostante le ultime modifiche, non varia il limite di spesa ammissibile, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di unità variabile da due a otto; 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici costituiti da più di otto unità immobiliari.

Sempre possibile la strada del 50%

Il bonus al 75% - va ricordato - si aggiunge alla detrazione più "antica" del 50% dedicata agli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir. Il lavori di eliminazione delle barriere sono incentivabili anche attraverso il superbonus ma, a differenza di quest'ultimo, la detrazione al 75% non è vincolata all'effettuazione degli interventi cosiddetti "trainanti".

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