Vittoria : [post n° 496740]

Legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 - Semplificazioni e misure incentivanti il

Salve a tutti, come saprete è passata la legge regionale n. 12 2025, in particolar modo mi vorrei soffermare sul Art. 25 Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche.
Applicando questa legge sembra che sia possibile trasformare un locale interrato, seminterrato, a livello terra in Abitazione, ovviamente rispettando i requisiti di abitabilità e quant altro descritto dalla legge.
Ma come riporta l “Art. 4(Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) bisognerà aspettare che il comune di appartenenza ( nel mio caso Roma VII MUN.) faccia una delibera di approvazione entro 31 dicembre 2025. Quindi mi chiedo: dovendo fare un cambio di destinazione d'uso per un garage a livello di terra ( CHE HA tutti i requisiti ) devo attendere che il comune faccia la delibera? e se iniziassi gia fare i lavori all 'interno poi si può presentare la scia in ritardo?
Grazie a chi mi risponderà
arch_mb :
Legge regionale di quale regione...
Vittoria :
Lazio… “ comune di Roma”
caso Roma VII MUN.
archspf :
www.archiparlare.it/recupero-accessori-lazio/
Non puoi iniziare i lavori prima di presentare la pratica ancorché parliamo di una legge speciale in deroga applicabile ai locali esistenti alla data di pubblicazione. Inoltre mi sembra che ti sfuggano anche altri passaggi: i requisiti non sono solo quelli posseduti e che riguardano le condizioni igienico-sanitarie...
Inoltre il box auto pertinenziale trasformato in abitazione non è un MDU ma è un ampliamento: www.archiparlare.it/mutamentouso/
Vittoria :
1) www.archiparlare.it/recupero-accessori-lazio/ : Ha tutti i requisiti essenziali elencati nel tuo link.
2) il locale è esistente alla data di pubblicazione della legge.
3) legge regionale n. 12 luglio 2025 dice:

6. È consentito il recupero dei volumi, anche accessori, a livello terra, seminterrati e interrati esistenti o assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che il fabbricato principale fosse originariamente munito di titolo abilitativo legittimo o legittimato. Il recupero è subordinato, altresì, alla condizione che l’edificio principale sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alla normativa vigente.

sempre la Legge...:

Sono esclusi dal reperimento di aree a parcheggio pertinenziali gli interventi di recupero ai fini abitativi, fino a 28 metri quadrati di superficie netta, di locali direttamente collegati con l’immobile principale. Nel caso in cui si attua il recupero a fini residenziali di un locale garage, inizialmente computato ai fini della dotazione di parcheggi pertinenziali, il titolare della richiesta dovrà obbligatoriamente reperire la stessa superficie oggetto di mutamento da destinare a parcheggio, senza possibilità di ricorrere alla monetizzazione.

NEL MIO CASO NON SI TRATTA DI ACCESSORIO AD UN ALTRO IMMOBILE, è STATO SANATO COME PERTINENZA MA VENDUTO SEPARATAMENTE ALL' APPARTAMENTO DI CUI ERA PERTINENZA. ORA NON LO è PIU PERTINENTE .
archspf :
È già nella categoria residenziale ancorchè in origine locale accessoroo pertinenziale ad una abitazione. Per altri requisiti intendevo:
- assenza rischio idraulico, che va attestato da uno specialista
- assenza rischio da radon/gas ionizzanti: che va accertato mediante rilevamento (dura diversi mesi)
- esistenza di pari superficie da destinare a parcheggio (in quanto box in origine pertinenziale è sottratto alla deroga dei 28 mq)
- efficentamento energetico di involucro ed impianti
- ricorso a fonti rinnovabili
...
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.