arktoto : [post n° 264735]

ENNESIMO DUBBIO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

STO COMPILANDO IL MIO PRIMO CERTIFICATO ENERGETICO PER UN ATTO DI COMPRAVENDITA, MA HO UN DUBBIO: INDIPENDENTEMENTE DAL PROGRAMMA USATO( CERTIFICARE, DOCET, TERMUS...ECC.) AL SEMPLICE CERTIFICATO VANNO ALLEGATE PLANIMETRIE, DICHIARAZIONI, CALCOLI O ALTRO??
cioè, è indispensabile allegare dei grafici o altro?
kost :
Non devi allegare nulla. Devi solo studiare perchè il lavoro non è improvvisazione, altrimenti devi occuparti di altro.
arktoto :
GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA.
P.S. lo so, ma vedendo altri esempi di certificato mi era sorto il dubbio, quindi è solo voglia di imparare, non d' improvvisare.
Fra :
ad esempio con cened+ bisogna allegare le schede tecniche al momento della chiusura della pratica, ma è una procedura solo telematica. l'ace va consegnato in sè e di per sè senza null'altro
Camilla :
io so che bisogna allegare il libretto dell'impianto per la validità di almeno 10 anni...se no vale solo un anno...mi sbaglio?
Pitosto :
L'attestato ha una validita' temporale massima di dieci anni e tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (art. 6, comma 1);
La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 6, comma 2);

All'attestato di certificazione energeticasono allegati i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in originale o in copia (art. 6, comma 3).

Il decreto stabilisce l'obbligo di aggiornare l'attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le informazioni richieste dall'attestato di certificazione energetica riguardo 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi , ai sopralluoghi e al certificatore.

(Fonte sito del Sole24Ore)
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