Buongiorno a tutti.
Devo effettuare una relazione energetica in Piemonte che comporta il rifacimento di tutto il sistema di distribuzione, dei terminale di erogazione, mantenendo però la caldaia esistente. Vorrei capire se l'intervento rientra nella tipologia di "ristrutturazione impianto" comportando quindi l'obbligo di installare il solare termico.
Stando alla definizione sia della normativa nazionale (D.M. 26/06/2015) che regionale (DGR 45-11967 del 2009, in attuazione alla L.13/2007 ormai abrogata), sembrerebbe di no, in quanto la ristrutturazione di impianto è tale se comprende la sostituzione del generatore.
Vorrei capire se la mia interpretazione è corretta.
Grazie.
Irene : [post n° 431100]
PIEMONTE - ristrutturazione impianto senza sostituzione generatore
Nel periodo tra Ott 2015 e Ago 2016 l'ENEA ha predisposto due utili "documenti" contenenti la risoluzione a numerose domande sul tema. Tra queste (si veda in particolare al punto 2.14: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza… ) il significato stretto di "ristrutturazione impianto" che è tale nel caso di sostituzione combinata del sottosistema di generazione (caldaia) e sottosistemi di distribuzione e/o di emissione.
Con ciò si vuole intendere che NON è inquadrabile come ristrutturazione la sola sostituzione del generatore, la sola sostituzione della distribuzione o la sola sostituzione degli apparati di emissione e, di conseguenza, neanche la sostituzione di distribuzione ed emissione mantenendo il generatore.
Riporto testualmente:
"La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs.
192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a
impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi
(generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di
generazione, anche con eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione."
Con ciò si vuole intendere che NON è inquadrabile come ristrutturazione la sola sostituzione del generatore, la sola sostituzione della distribuzione o la sola sostituzione degli apparati di emissione e, di conseguenza, neanche la sostituzione di distribuzione ed emissione mantenendo il generatore.
Riporto testualmente:
"La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs.
192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a
impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi
(generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di
generazione, anche con eventuale cambio di vettore
energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione."