A chiunque si sta imbattendo o si è imbattuto nel TU dell'edilizia.
Argomento DIA - Disciplina della DIA - All.art. 23, comma 7 : " Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo ........."
Nella Parte II - Normativa Tecnica per l'edilizia - art. 67 comma 2: " Il collaudo deve essere eseguito da un ing. o un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni """ che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera."""
Che vuol dire questa incongruenza???
Sarà solo un errore o c'è sotto un altro sottile ragionamento che mi sfugge?
Grazie per l'attenzione.
Fabio : [post n° 135117]
DPR 380/2001 TU dell'edilizia
la totale estraneità al progetto dovrebbe garantire un giudizio imparziale...Altrimenti non vedo altra spiegazione...Ciao!
potrebbe sembrare un'incongruenza, ma io la vedo così: l'art. 67 riguarda il collaudo statico per opere che possano riguardare la pubblica sicurezza, e in questo caso è necessario un professionista esterno.
Il certificato di collaudo di cui parla L'art 23 riguarda invece la conformità del progetto con quanto presentato quando si è richiesta la DIA, è una cosa diversa dal collaudo statico (che potrebbe non essere necessario) e può essere presentata dal progettista.
Il certificato di collaudo di cui parla L'art 23 riguarda invece la conformità del progetto con quanto presentato quando si è richiesta la DIA, è una cosa diversa dal collaudo statico (che potrebbe non essere necessario) e può essere presentata dal progettista.
Grazie ps.
Hai colto nel segno, anche se ritengo che il termine "collado finale" è quello che mi aveva fatto insorgere i leciti dubbi.
Hai colto nel segno, anche se ritengo che il termine "collado finale" è quello che mi aveva fatto insorgere i leciti dubbi.
sono due collaudi diversi....
il primo, quello dell'art. 23, riguarda le opere eseguite e la conformità delle stesse con la pratica edilizia -> qui firma il progettista o il DL ed è una autocertificazione (della quale risponde penalmente)
il secondo, quello dell'art. 67, riguarda le opere in calcestruzzo armato (parte da art. 64 e rientra nel Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e, ovviamente, il collaudo statico non può essere fatto dal progettista bensì da altro tecnico (arch o ing) che, per essere abilitato a farlo deve avere almeno dieci anni di iscrizione all'albo
bye bye
il primo, quello dell'art. 23, riguarda le opere eseguite e la conformità delle stesse con la pratica edilizia -> qui firma il progettista o il DL ed è una autocertificazione (della quale risponde penalmente)
il secondo, quello dell'art. 67, riguarda le opere in calcestruzzo armato (parte da art. 64 e rientra nel Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e, ovviamente, il collaudo statico non può essere fatto dal progettista bensì da altro tecnico (arch o ing) che, per essere abilitato a farlo deve avere almeno dieci anni di iscrizione all'albo
bye bye
il testo unico è stato aggiornato con il D.lgs 301/2002.
Niente di che, si tratta di piccole modifiche ed integrazioni. Comunque se cerchi in internet il TU come 380/2001, lo dovresti trovare già aggiornato al 301/2002. Spero non ci siano state altre modifiche
Niente di che, si tratta di piccole modifiche ed integrazioni. Comunque se cerchi in internet il TU come 380/2001, lo dovresti trovare già aggiornato al 301/2002. Spero non ci siano state altre modifiche