vale : [post n° 114488]

Domanda antibagno

Ho un dubbio sulla necessità di antibagno (ristrutturazione di appartamento in comune di Milano): sul regolamento edilizio ho trovato solo questo:

Titolo III art 37- 2 L'ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal locale cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell'antibagno.

Si parla solo del disimpegno dal locale cucina, quindi non è obbligatorio disimpegnarlo da altri locali (soggiorno, camera da letto)? E "apposito vano delimitato da serramenti" vuol dire, in sostanza che tra il bagno e la cucina devono esserci ALMENO DUE serramenti?
visto che l'angolo cottura non ha una porta, deve essercene un'altra oltre a quella del bagno, giusto?

Scusate la domanda ovvia, ma mi è venuto questo dubbio assurdo...

Grazie

Vale
Fede :
Hai inteso bene: devi mettere un'altra porta, dopo l'antibagno.ciao
vale :
ma quindi la separazione va fatta solo dalla cucina? per dire, il bagno potrebbe essere aperto direttamente sul soggiorno, e se tra il soggiorno e la cucina c'è un'altra porta o un disimpegno è a posto così?

Grazie ancora.
Vale
Fede :
Non lavoro a Milano, per cui non conosco il RE; se l'unico art. che hai trovato è quello che hai scritto allora la risposta alla tua ultima è si.
vale :
scusate ancora, ho trovato che il regolamento di igiene tipo regionale della Lombardia (punto 3.4.71) prescrive che tutti i locali destinati a servizi [...] devono avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione [...] devono essere muniti di idoneo locale antibagno;...

quindi devo rispettare queste norme? o siccome è un "regolamento tipo" funziona diversamente?

Grazie
Vale
delli :
il comune di milano ha un suo regolamento edilizio e reglamento d'igiene... sono un po' diversi dal regolamento tipo della lombardia... se lasci mail ti spedisco entrambi (oppure se non vuoi lasciare mail scrivimi qui: delli. email)
bye bye
delli :
regolamento igiene
art. 227 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima. ***(Vedi anche Art. 37 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano)
Ciascuna unità immobiliare deve avere una dotazione di servizi igienici, adeguata alla destinazione d’uso.
Le unità immobiliari destinate ad abitazione devono essere dotate di adeguati servizi igienici interni con almeno un vaso ed un lavabo. In particolare ogni alloggio deve essere
dotato almeno dei seguenti apparecchi sanitari: un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o una vasca da bagno.
L’ambiente contenente il vaso deve essere disimpegnato dai locali abitabili mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell’antibagno.
Il disimpegno può essere omesso nel secondo bagno a servizio esclusivo di una camera da letto.
Le unità immobiliari destinate ad uffici devono avere una dotazione di servizi igienici in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia

bye bye
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