roberto : [post n° 150768]

Isolamento a cappotto e distanza dai confini

Devo isolare con cappotto da 8 cm. la mia abitazione, attualmente la distanza dal confine e di 4 m.

Posso fare lo stesso il cappotto anche se sopravanza di 8 cm. oppure il confinante si può opporre?

La mia è una necessità dal punto di vista del risparmio energetico perchè attualmente ho solo un muro in laterizio da 30 cm.

Grazie.
beppe :
4 metri, quindi sei 1 metro sotto il minimo dei 5mt.
Volendo possono anche trovare il cavillo e rompere. Ma attento, ci sono delle regioni che hanno delle leggi in deroga per motivi di risparmio energetico. Mi sembra di avere letto una volta in qualche forum, che per la regione Lombardia c'è una Legge del genere. Ma non saprei dirti qual'è, forse delli o qualche collega lombardo potrà darti maggiori delucidazioni.
Cmq. se non esiste una norma specifica potresti chiedere in comune una deroga per risparmio energetico.
roby-costa :
in veneto la LR 21 permette la deroga per motivi di risparmio energetico. Vedi se nella tua regione c'è legislazione analoga.
patty :
ad esempio...
LR 39/2004 e s.m. come LR 33/2007...
puoi andare in deroga sulle distanze...ma in effetti tu sei già a 4 metri...quindi sei già fuori norma...in teoria
ele :
Per quanto ne so, io faccio riferimento alla L.R. 26/1995 del 20 aprile dove la deroga è di 25 cm in + per le murature quindi tu non dovresti avere problemi. Ma anche io ho perplessità sui tuoi 4 mt esistenti...ma potrebbe anche essere che, se la tua casa ha parecchi anni, il rispetto della distanza dei 5 mt non era obbligatoria oppure c'è qualche convenzione con il vicino (...ho sei dubbi per questo)
beppe :
ho letto questa L.R. lombardia, ma parla solo in termini di cubatura urbanistica, ovvero la parte che eccede oltre i 30 centimentri e sino a 25 non viene computata, mentre restano invariate le norme sulle distanze minime.
Quindi in termini di distanza dai confini non si può.
nik :
4 mt non sono "inusuali" sull'esistente "datato".
Trovo spesso edifici vecchi con distanza 3 mt, poichè sul Codice Civile - Capo II, Sezione VI, art. 873 - è indicata la distanza minima di tre metri da prima dell'introduzione di distanze superiori nei regolamenti locali.
Comunque il Codice insegna che dopo 20 anni, anche sulle distanze, scatta l'usucapione.
Come giustamente fa notare beppe le leggi da voi citate si riferiscono alla volumetria, lasciando invariate le norme sulle distanze minime.
Se andiamo a leggere il DM 27 luglio 2005 ci accorgiamo che avevano provato a risolvere il problema, ma non esultate: questo DM è stato poi abrogato..
L'unica speranza è che nel comune in questione siano previste delle deroghe in recepimento alle nuove norme sul risparmio energetico...
Altrimenti -non so se possa servire...- potresti chiedere tu una deroga...
Ultima spiaggia: cappotto interno, se riesci a mantenere le superfici minime...
ele :
Giusta osservazione tua nik e anche quella di beppe, ma se non è la legge che ho citato, so che qui, la stessa, oltre che per il volume, viene utilizzata anche per la deroga sulle distanze (solo per quei cm in + citati), poi penso che a questo punto, a Roberto convenga informarsi presso l'U.T. (a meno che non vada a svegliare un vespaio). In proposito chiedo un intervento di delli (se in ascolto) alla quale avevo chiesto lo stesso parere tempo addietro e mi aveva dato indicazioni + precise a riguardo. Invece, per quanto mi riguarda (ora mi ricordo...la mia memoria sì è svegliata solo ora!) in un'occasione ho utilizzato questa legge, avevo 5 mt dal confine, ed ho aggiunto un cappotto esterno che non mi è stato considerato dall'U.T. nè volume nè distanza. Poi...ogni U.T....è un piccolo mondo!
beppe :
Attenzione, il fatto che il fabbricato sia posto a ditanza pari 4mt. non significa che chi ha costruito lo abbia fatto in difformità alle norme statali, regionali e locali. partiamo dal presupposto che abbiano fabbricato dopo il D.I. 1444/68, il quale dice che la distanza tra pareti finestrate deve essere pari a 10mt. Non dice che ci si deve arretrare di 5mt. dal confine, salvo prescrizioni più restrittive di R.E. Ipotizzando che dall'altra parte ci sia un fabbricato costruito in tempi ancor più remoti e distante 6mt. dalla linea di confine, colui che costruisce successivamente ha l'obbligo di allontanarsi a 10mt. dal fabbricato e non a 5mt. dal confine. In sostanza in materia di distanza prevale il concetto del così detto " principio della prevenzione temporale", ovvero chi costruisce per primo obbliga il secondo ad adattarsi alle scelte poste dal primo. Infine potrebbe anche essere che il vicino abbia il suo fabbricato, magari, a 11mt. di distanza dall'altro, quindi il problema a questo punto non sussiste. Bisognerebbe sapere con certezza quali sono le condizioni reali dei luoghi.
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