malva : [post n° 151511]

invasione di proprietà privata (?)

cari colleghi,
a seguito della rimozione di un controsoffitto per ripristinare le travi a vista è spuntato fuori un tubo arancione del bagno del vicino di sopra, alloggiato tra due travi... ho mandato una lettera per comunicare il nostro 'disappunto' e mi è stato risposto che 'i solai ed anche le travi appartengono ad entrambi'... ora vi chiedo ma L'ARIA dell'appartamento di sotto non è stata indebitamente INVASA dal tubo???
...senza contare il rumore dello scarico che si sente ogni qualvolta il simpatico vicino di sopra va in bagno...

avete qualche consiglio/riferimento legislativo da indicarmi?

grazie a chiunque abbia la pazienza di rispondermi
alinger :
Da come l'ahi descritto pare evidente che vi sia un abuso.
La materia è regolamentata dal codice civile.
Foto - perizia asseverata - avvocato è l'iter corretto.

saluti
>fab< :
In una ristrutturazione recente mi sono trovato davanti al medesimo problema, scarichi del bagno che passano sotto il solaio del vicino al piano di sopra, teoricamente dentro la proprietà del cliente.
Nel caso specifico, però non c'era soluzione alternativa, dato che il solaio era fatto da travi lignee + travetti + tavole in legno + sottofondo molto sottile, che non permetteva di alloggiare uno scarico WC.
Ho deciso di lasciare perdere, anche perchè 9 su 10 il bagno del mio cliente invadeva allo stesso modo l'appartamento al piano inferiore.
Se non dà fastidio, l'unico inconveniente può venire dal fatto che lo scarico al piano di sopra potrebbe iniziare a perdere...
malva :
ciao fab, scusa ma di solito nei casi in cui il 'solaio è troppo sottile' non si usa fare un pratico scalino a casa propria piuttosto che invadere la proprietà altrui? :)
senza contare che fino al mese scorso c'era un controsoffitto che nascondeva il tubo... quindi l'hanno fatto di nascosto sperando di non essere mai beccati...

nel caso specifico ho chiesto consiglio perchè loro stanno adducendo come giustificazione alla presenza del loro tubo la 'proprietà comune dei solai e delle travi'... ma il tubo non sta NEL solaio, ma SOTTO il solaio (ovvero a tutti gli effetti in casa dei miei clienti).

x alinger: grazie per la risposta, ho già comunicato di prendere un appuntamento con l'avvocato.
beppe :
Il tizio del piano inferiore è proprietario dal suo piano di clapestio sino all'intradosso del solaio di copertura, mentre quello del piano di sopra è proprietario sino all'estradosso del solaio in comune. Infatti l'art.1125 del c.c. stabilisce che il solaio è comune ad entrambi e che le spese di riparazione sono da dividersi in eguale misura tra le parti, fermo restando che l'intonaco dellintradosso spetta a quello di sotto e la pavimentazione dell'estradosso a quello di sopra.
Segui il suggerimento di alinger, che lui fa il CTU, e senza nulla togliere agli altri, in questa materia ne capisce forse più di tutti noi.
Cioa
malva :
grazie beppe, speravo che intervenissi anche tu... ho notato in passato che sei ferrato in materia.

visto che entriamo nello specifico, vengono citate due 'sentenze della corte di cassazione': n.1406 del 28.5.'63 e n.3178 del 23.3.'91, che io non riesco a trovare in nessun modo on line...
qualcuno sa dove si possono consultare?

grazie mille a tutti, sempre preziosi
beppe :
Il solaio che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova del contrario, di proprietà comune dei proprietari dei due piani costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà con utilità ed uso uguale e inseparabile per le medesime e correlativa inutilità per gli altri condomini. Ne consegue che il confine tra le due proprietà esclusive sovrapposte è costituito non dalla linea mediana del solaio ma dall'intera struttura di cui esso consta. Pertanto la sostituzione del solaio non può essere effettuata in modo da restringere o limitare i beni immobili sovrapposti di proprietà esclusiva ove non sia indispensabile o manchi il consenso di entrambi i detti proprietari, derivandone, anche nel caso di sussistenza di esigenze tecniche, il diritto del risarcimento del danno che uno di essi abbia a subire per il conseguente restringimento della cubatura dell'appartamento di proprietà esclusiva.

* Cass. civ., 23 marzo 1991, n. 3178.


La soletta divisoria che separa e divide il piano sovrastante da quello sottostante, piani appartenenti a diversi proprietari, deve considerarsi di proprietà comune tra i proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale ed inseparabile per le medesime. Quando il soffitto è formato, oltre che dalla soletta, da travi che sporgono nella parte sottostante, queste devono anch'esse considerarsi di proprietà comune, se fanno parte integrante della soletta e del soffitto ed hanno la medesima funzione degli stessi, di costruire inscindibilmente le strutture divisorie dei due appartamenti: si può parlare di proprietà esclusiva delle travi da parte del proprietario del piano sottostante, solo se esse costituiscono un'infrastruttura non necessariamente connessa alla struttura principale divisoria e quindi esclusivamente una mera decorazione del soffitto, utile solo per il piano sottostante.

* Cass. civ., 28 maggio 1963, n. 1406.


malva :
ma sei un mito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie grazie grazie!!!!!!
spero di poter ricambiare, o prima o poi
>fab< :
Certo a rigore la prassi che ti suggerisce alinger è quella da seguire... nel caso mio ho deciso di essere conciliante perchè avevo la ragionevole certezza che molti degli appartamenti fossero nella stessa condizione, in seguito a (vecchia) ristrutturazione totale dello stabile che eliminava i servizi esterni. Quindi torti e ragioni si compensavano... ed era meglio salvare i rapporti di buon vicinato che creare un caso.
Se però pensi che il tuo cliente abbia subito un torto non lasciare correre, su questo sono d'accordissimo.
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